Art. 4. 
                Forma e contenuto della dichiarazione 
                           Casi di nullita' 
 1.  La  dichiarazione  deve  essere  redatta  e   sottoscritta   dal
dichiarante, su stampati conformi a modelli approvati con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2. Essa deve contenere le seguenti indicazioni: 
    a) l'identita' ed il domicilio  fiscale  del  proprietario  delle
merci, dell'eventuale suo rappresentante e di tutti coloro per  conto
dei quali l'operazione doganale viene effettuata; 
    b)   il   codice   fiscale   dei   soggetti   che    intervengono
nell'operazione doganale e degli altri soggetti ad  essa  interessati
ovvero il codice sostitutivo  ad  uso  meccanografico,  a  norma  del
decreto-legge   30   dicembre   1982,   n.   953,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53; 
    c) i luoghi di origine, di provenienza e  di  destinazione  delle
merci; 
    d) la quantita' e la natura dei colli  con  le  marche,  sigle  o
cifre identificative; 
    e) la descrizione delle merci con l'indicazione  della  posizione
di tariffa, della qualita', della quantita', del  valore  e  di  ogni
altro elemento occorrente per la liquidazione dei diritti;  in  luogo
della denominazione tariffaria, nei casi stabiliti  con  decreto  del
Ministro delle finanze,  puo'  essere  indicata  quella  commerciale,
purche' quest'ultima contenga tutti gli elementi  che  occorrono  per
l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti; 
    f) gli altri dati prescritti nei modelli ufficiali  in  relazione
alla destinazione  doganale  richiesta  e  le  ulteriori  indicazioni
stabilite in base a norme legislative o regolamentari. 
  3. Nella dichiarazione scritta  devono  essere  indicati,  inoltre,
l'importo dei singoli tributi  gravanti  sulla  merce  e  l'ammontare
complessivo della somma da pagare o  da  garantire,  calcolati  sulla
base degli  elementi  dichiarati  a  norma  del  comma  2;  per  tale
adempimento, di carattere meramente indicativo, coloro che non  siano
operatori professionali possono chiedere l'assistenza gratuita di  un
funzionario doganale. 
  4. In casi particolari  il  capo  dell'ufficio  puo'  esonerare  il
dichiarante dall'obbligo di cui al comma 3. 
  5. La dichiarazione si considera nulla quando rechi cancellature od
altre alterazioni oppure quando manchi  qualunque  altra  indicazione
prevista dal presente articolo, salvo il caso di cui all'art.  5.  La
nullita' non puo' essere  fatta  valere  dal  dichiarante  quando  la
dichiarazione e' stata accettata dalla dogana. 
  6.  Insieme  con  la  dichiarazione  devono  essere  presentati   i
documenti commerciali e di trasporto, relativi alla merce dichiarata,
necessari ai fini della destinazione doganale richiesta, nonche' ogni
altro  documento  la  cui  presentazione  sia  precritta   da   altre
disposizioni. 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  decreto  legge n. 953/1982 reca misure in materia
          tributaria; il testo di detto decreto,  coordinato  con  la
          legge  di  conversione  e'  stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 65 dell'8 marzo 1983.