Art. 4. Forma e contenuto della dichiarazione Casi di nullita' 1. La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal dichiarante, su stampati conformi a modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Essa deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'identita' ed il domicilio fiscale del proprietario delle merci, dell'eventuale suo rappresentante e di tutti coloro per conto dei quali l'operazione doganale viene effettuata; b) il codice fiscale dei soggetti che intervengono nell'operazione doganale e degli altri soggetti ad essa interessati ovvero il codice sostitutivo ad uso meccanografico, a norma del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53; c) i luoghi di origine, di provenienza e di destinazione delle merci; d) la quantita' e la natura dei colli con le marche, sigle o cifre identificative; e) la descrizione delle merci con l'indicazione della posizione di tariffa, della qualita', della quantita', del valore e di ogni altro elemento occorrente per la liquidazione dei diritti; in luogo della denominazione tariffaria, nei casi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, puo' essere indicata quella commerciale, purche' quest'ultima contenga tutti gli elementi che occorrono per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti; f) gli altri dati prescritti nei modelli ufficiali in relazione alla destinazione doganale richiesta e le ulteriori indicazioni stabilite in base a norme legislative o regolamentari. 3. Nella dichiarazione scritta devono essere indicati, inoltre, l'importo dei singoli tributi gravanti sulla merce e l'ammontare complessivo della somma da pagare o da garantire, calcolati sulla base degli elementi dichiarati a norma del comma 2; per tale adempimento, di carattere meramente indicativo, coloro che non siano operatori professionali possono chiedere l'assistenza gratuita di un funzionario doganale. 4. In casi particolari il capo dell'ufficio puo' esonerare il dichiarante dall'obbligo di cui al comma 3. 5. La dichiarazione si considera nulla quando rechi cancellature od altre alterazioni oppure quando manchi qualunque altra indicazione prevista dal presente articolo, salvo il caso di cui all'art. 5. La nullita' non puo' essere fatta valere dal dichiarante quando la dichiarazione e' stata accettata dalla dogana. 6. Insieme con la dichiarazione devono essere presentati i documenti commerciali e di trasporto, relativi alla merce dichiarata, necessari ai fini della destinazione doganale richiesta, nonche' ogni altro documento la cui presentazione sia precritta da altre disposizioni.
Nota all'art. 4: - Il decreto legge n. 953/1982 reca misure in materia tributaria; il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 marzo 1983.