Art. 5. Dichiarazione incompleta 1. Qualora particolari circostanze lo giustifichino, puo' essere presentata una dichiarazione priva di alcune delle indicazioni o documenti di cui all'art. 4, sempreche' siano possibili la identificazione del dichiarante, delle merci e la quantificazione dei tributi gravanti. 2. Il termine entro cui il dichiarante dovra' comunicare le indicazioni omesse e presentare i documenti mancanti, nonche' le condizioni e le modalita' alle quali puo' essere consentita la presentazione della dichiarazione incompleta, sono stabiliti con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, nel rispetto delle disposizioni adottate in materia dai competenti organi comunitari.