Art. 5. 
                       Dichiarazione incompleta 
  1. Qualora particolari circostanze lo  giustifichino,  puo'  essere
presentata una dichiarazione priva  di  alcune  delle  indicazioni  o
documenti  di  cui  all'art.  4,  sempreche'   siano   possibili   la
identificazione del dichiarante, delle merci e la quantificazione dei
tributi gravanti. 
  2. Il  termine  entro  cui  il  dichiarante  dovra'  comunicare  le
indicazioni omesse e presentare  i  documenti  mancanti,  nonche'  le
condizioni e le  modalita'  alle  quali  puo'  essere  consentita  la
presentazione della  dichiarazione  incompleta,  sono  stabiliti  con
provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane  e
delle imposte indirette, nel rispetto delle disposizioni adottate  in
materia dai competenti organi comunitari.