Art. 6. 
                  Presentazione della dichiarazione 
  1. La dichiarazione non puo' essere presentata  fino  a  quando  le
merci non sono  arrivate  negli  spazi  doganali  o  in  altro  luogo
autorizzato per l'espletamento delle operazioni doganali. 
  2. Agli effetti del comma 1 si  considerano  arrivate  negli  spazi
doganali anche le merci esistenti a  bordo  delle  navi  ancorate  in
porto o in sosta nelle immediate adiacenze di esso, purche' sia stata
presentata all'ufficio doganale la dichiarazione sommaria, nonche' le
merci che, trovandosi in zona o deposito franco,  siano  state  poste
sotto controllo doganale. 
  3. Qualora la merce oggetto della dichiarazione sia  costituita  da
una nave o da un aeromobile di cui al quarto comma dell'art.  36  del
testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  doganale,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973,  n.  43,  la  dichiarazione  stessa  puo'   essere   presentata
indipendentementedall'arrivo della nave o dell'aeromobile in uno  dei
luoghi indicati nel comma 1. 
  4. Per le merci destinate all'estero la dichiarazione  puo'  essere
presentata anche quando risulti che le merci stesse si trovano  sotto
il controllo di un altro ufficio doganale. In tal caso l'ufficio  che
riceve la dichiarazione stabilisce il termine per la presentazione di
tutte le merci, decorso il quale la presentazione della dichiarazione
si considera non avvenuta limitatamente alle merci non presentate. 
  5.  L'ufficio  doganale  puo'  consentire  la  presentazione  della
dichiarazione prima che le merci siano arrivate negli spazi  doganali
o negli altri luoghi indicati ai commi 1 e  2,  al  fine  di  rendere
possibile l'espletamento anticipato di adempimenti preliminari  sulla
base delle indicazioni contenute nella dichiarazione stessa  o  delle
segnalazioni meccanografiche o della documentazione  gia'  pervenuta.
Resta fermo  che  all'accettazione  formale  della  dichiarazione  si
procedera' soltanto dopo l'arrivo delle merci. 
 
          Nota all'art. 6:
             -   L'art.   36   del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 43/1973, e' cosi' formulato:
             "Art.  36. (Presupposto dell'obbligazione tributaria). -
          Per le merci soggette a diritti di confine  il  presupposto
          dell'obbligazione  tributaria  e' costituito, relativamente
          alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro
          il   territorio   doganale   e,  relativamente  alle  merci
          nazionali e  nazionalizzate,  dalla  loro  destinazione  al
          consumo fuori del territorio stesso.
             Si  intendono  destinate  al consumo entro il territorio
          doganale le  merci  estere  dichiarate  per  l'importazione
          definitiva  e  si  intendono destinate al consumo fuori del
          predetto territorio le  merci  nazionali  e  nazionalizzate
          dichiarate  per  l'esportazione  definitiva; l'obbligazione
          sorge alla data apposta sulla  dichiarazione,  in  presenza
          dell'operatore,       dal       funzionario      incaricato
          dell'accettazione.
             Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera
          non avverato se la  dichiarazione  viene  mutata  ai  sensi
          dell'art. 58, secondo comma, ovvero se, a norma delle leggi
          vigenti, l'operazione non puo' essere consentita.  Rispetto
          alle   merci  nazionali  e  nazionalizzate  dichiarate  per
          l'esportazione  definitiva   il   presupposto   stesso   si
          considera  altresi'  non  avverato  se dette merci non sono
          uscite dal territorio doganale.
             Le   navi   e  gli  aeromobili  costruiti  all'estero  o
          provenienti da bandiera estera si  intendono  destinati  al
          consumo  nel  territorio  doganale  quando vengono iscritti
          nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente  agli
          articoli  146 e 753 del codice della navigazione; le navi e
          gli aeromobili nazionali e nazionalizzati,  iscritti  nelle
          matricole  o  nei registri predetti, si intendono destinati
          al consumo fuori del  territorio  doganale  quando  vengono
          cancellati  dalle  matricole  o dai registri stessi per uno
          dei motivi indicati nel  primo  comma,  lettere  c)  e  d),
          rispettivamente   dagli  articoli  163  e  762  del  codice
          medesimo.
             Agli  effetti del primo comma si presume definitivamente
          immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi  di
          cui  all'art.  37,  la  merce o parte di essa che sia stata
          indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che  comunque
          non   sia  stata  presentata  alle  verifiche  o  controlli
          doganali nei termini prescritti o non sia  stata  rinvenuta
          all'atto  delle  operazioni  predette; tuttavia, qualora la
          merce  sia  stata  sequestrata  a  seguito  di   violazione
          doganale,  si  applica la disposizione di cui all'art. 338,
          primo comma.
             Salvo  che  non sia diversamente disposto da altre norme
          di  legge,  nei  casi  contemplati  nel  precedente   comma
          l'obbligazione  tributaria  si  ritiene sorta al momento in
          cui il fatto si e' verificato ovvero, se non  e'  possibile
          stabilire   tale   momento,   quando   il  fatto  e'  stato
          accertato".