Art. 6. Presentazione della dichiarazione 1. La dichiarazione non puo' essere presentata fino a quando le merci non sono arrivate negli spazi doganali o in altro luogo autorizzato per l'espletamento delle operazioni doganali. 2. Agli effetti del comma 1 si considerano arrivate negli spazi doganali anche le merci esistenti a bordo delle navi ancorate in porto o in sosta nelle immediate adiacenze di esso, purche' sia stata presentata all'ufficio doganale la dichiarazione sommaria, nonche' le merci che, trovandosi in zona o deposito franco, siano state poste sotto controllo doganale. 3. Qualora la merce oggetto della dichiarazione sia costituita da una nave o da un aeromobile di cui al quarto comma dell'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la dichiarazione stessa puo' essere presentata indipendentementedall'arrivo della nave o dell'aeromobile in uno dei luoghi indicati nel comma 1. 4. Per le merci destinate all'estero la dichiarazione puo' essere presentata anche quando risulti che le merci stesse si trovano sotto il controllo di un altro ufficio doganale. In tal caso l'ufficio che riceve la dichiarazione stabilisce il termine per la presentazione di tutte le merci, decorso il quale la presentazione della dichiarazione si considera non avvenuta limitatamente alle merci non presentate. 5. L'ufficio doganale puo' consentire la presentazione della dichiarazione prima che le merci siano arrivate negli spazi doganali o negli altri luoghi indicati ai commi 1 e 2, al fine di rendere possibile l'espletamento anticipato di adempimenti preliminari sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione stessa o delle segnalazioni meccanografiche o della documentazione gia' pervenuta. Resta fermo che all'accettazione formale della dichiarazione si procedera' soltanto dopo l'arrivo delle merci.
Nota all'art. 6: - L'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 36. (Presupposto dell'obbligazione tributaria). - Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria e' costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso. Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; l'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione, in presenza dell'operatore, dal funzionario incaricato dell'accettazione. Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'art. 58, secondo comma, ovvero se, a norma delle leggi vigenti, l'operazione non puo' essere consentita. Rispetto alle merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva il presupposto stesso si considera altresi' non avverato se dette merci non sono uscite dal territorio doganale. Le navi e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente dagli articoli 163 e 762 del codice medesimo. Agli effetti del primo comma si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'art. 37, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette; tuttavia, qualora la merce sia stata sequestrata a seguito di violazione doganale, si applica la disposizione di cui all'art. 338, primo comma. Salvo che non sia diversamente disposto da altre norme di legge, nei casi contemplati nel precedente comma l'obbligazione tributaria si ritiene sorta al momento in cui il fatto si e' verificato ovvero, se non e' possibile stabilire tale momento, quando il fatto e' stato accertato".