Art. 7. 
                     Modifica della dichiarazione 
  1. Il dichiarante, anteriormente  al  rilascio  delle  merci,  puo'
mutare la destinazione doganale e uno o  piu'  degli  elementi  della
dichiarazione fino a quando l'ufficio non abbia comunicato  di  voler
eseguire la visita delle  merci  o  non  abbia  gia'  riscontrato  la
inesattezza delle indicazioni di cui si chiede la modifica;  in  ogni
caso, la modifica della dichiarazione  non  potra'  consistere  nella
indicazione di merci diverse da  quelle  che  hanno  formato  oggetto
della dichiarazione medesima. 
  2. Il dichiarante, prima del rilascio delle merci, e fornendo prova
ritenuta idonea dall'ufficio, potra' ottenere  l'invalidazione  della
dichiarazione a condizione che la stessa  sia  stata  presentata  per
errore scusabile ovvero non sia  piu'  giustificata  per  particolari
sopravvenute circostanze. 
  3. Qualora l'ufficio abbia gia' comunicato di voler procedere  alla
visita delle merci l'invalidazione potra' essere ottenuta  solo  dopo
la conclusione di tale visita. 
  4. Per le dichiarazioni aventi ad oggetto merci destinate fuori dal
territorio doganale della Comunita' economica europea  e  rispondenti
alle  condizioni  di  cui  all'art.  9,  paragrafo  2,  del  trattato
istitutivo della  Comunita'  economica  europea,  ratificato  e  reso
esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, l'invalidazione  potra'
essere ottenuta fino a quando le merci non siano uscite dal  predetto
territorio  doganale,  rimanendo  eventualmente  impregiudicati   gli
effetti prodotti. 
  5. La modifica o l'invalidazione della dichiarazione devono  essere
effettuate  con  le   modalita'   stabilite,   nel   rispetto   delle
disposizioni adottate in materia dai  competenti  organi  comunitari,
dal direttore generale del dipartimento delle dogane e delle  imposte
indirette. La modifica  o  l'invalidazione  della  dichiarazione  non
precludono l'applicazione  delle  sanzioni  relative  alle  eventuali
violazioni commesse. 
 
          Nota all'art. 7:
            -  Il  testo  dell'intero  art. 9 del trattato istitutivo
          della  Comunita'  economica  europea,  ratificato  e   reso
          esecutivo   con   legge  n.   1203/1957,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 317  del  23  dicembre  1957,  e'  il
          seguente:
             "Art.  9.  -  1. La Comunita' e' fondata sopra un'unione
          doganale che si estende al complesso degli scambi di  merci
          e  importa  il  divieto,  fra  gli  Stati  membri, dei dazi
          doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi
          tassa  di  effetto equivalente, come pure l'adozione di una
          tariffa doganale comune  nei  loro  rapporti  con  i  Paesi
          terzi.
             2. Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo
          2 del presente titolo si applicano  ai  prodotti  originari
          degli Stati membri e ai prodotti provenienti da Paesi terzi
          che si trovano in libera pratica negli Stati membri".