Art. 7. Modifica della dichiarazione 1. Il dichiarante, anteriormente al rilascio delle merci, puo' mutare la destinazione doganale e uno o piu' degli elementi della dichiarazione fino a quando l'ufficio non abbia comunicato di voler eseguire la visita delle merci o non abbia gia' riscontrato la inesattezza delle indicazioni di cui si chiede la modifica; in ogni caso, la modifica della dichiarazione non potra' consistere nella indicazione di merci diverse da quelle che hanno formato oggetto della dichiarazione medesima. 2. Il dichiarante, prima del rilascio delle merci, e fornendo prova ritenuta idonea dall'ufficio, potra' ottenere l'invalidazione della dichiarazione a condizione che la stessa sia stata presentata per errore scusabile ovvero non sia piu' giustificata per particolari sopravvenute circostanze. 3. Qualora l'ufficio abbia gia' comunicato di voler procedere alla visita delle merci l'invalidazione potra' essere ottenuta solo dopo la conclusione di tale visita. 4. Per le dichiarazioni aventi ad oggetto merci destinate fuori dal territorio doganale della Comunita' economica europea e rispondenti alle condizioni di cui all'art. 9, paragrafo 2, del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, l'invalidazione potra' essere ottenuta fino a quando le merci non siano uscite dal predetto territorio doganale, rimanendo eventualmente impregiudicati gli effetti prodotti. 5. La modifica o l'invalidazione della dichiarazione devono essere effettuate con le modalita' stabilite, nel rispetto delle disposizioni adottate in materia dai competenti organi comunitari, dal direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. La modifica o l'invalidazione della dichiarazione non precludono l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni commesse.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'intero art. 9 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge n. 1203/1957, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957, e' il seguente: "Art. 9. - 1. La Comunita' e' fondata sopra un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i Paesi terzi. 2. Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri".