Art. 8. 
             Accettazione e controllo della dichiarazione 
                Visita delle merci. Bolletta doganale 
  1.  La  dichiarazione  presentata  all'ufficio  doganale,   qualora
redatta conformemente a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art.  4,
viene  accettata  ed  iscritta  nel  registro   corrispondente   alla
destinazione doganale richiesta, munendola del numero e della data di
registrazione; tale registrazione da' al documento valore di bolletta
doganale. Sulla base degli  elementi  dichiarati  l'ufficio  provvede
alla riscossione dei diritti  ovvero  all'assunzione  delle  relative
cauzioni. 
  2. Con le modalita' di cui al comma  1  puo'  essere  accettata  la
dichiarazione presentata ai sensi dell'art.  5,  sempreche'  il  capo
dell'ufficio doganale abbia ritenuto fondati i motivi  addotti  dalla
parte. 
  3. Successivamente l'ufficio procede all'esame della  dichiarazione
presentata e della relativa documentazione, allo scopo  di  accertare
la qualita', la quantita', il valore e l'origine delle merci, nonche'
ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per
la liquidazione dei diritti. 
  4. L'ufficio puo', altresi', procedere, ai fini  dell'accertamento,
alla visita totale o  parziale  delle  merci,  facendo  ricorso,  ove
occorra, anche alle analisi ed  all'esame  tecnico  con  l'osservanza
della modalita' di cui all'art. 61 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
  5. La visita totale o parziale deve essere sempre  eseguita  quando
sia prescritta da norme di legge o di  regolamento,  da  disposizioni
ministeriali e nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi,
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli
della pericolosita' fiscale e della casualita'. 
  6. Tra i criteri selettivi di cui al comma 5  puo'  essere  incluso
quello   della   non   coincidenza   dell'ufficio    prescelto    per
l'espletamento    delle    formalita'    doganali    con    l'ufficio
territorialmente competente sulla localita' di immissione in  consumo
o di produzione delle merci. 
  7. Di regola, l'attivita' di controllo di  cui  al  comma  3  e  la
visita fisica delle merci sono eseguite da funzionari diversi. 
  8. Il mancato esercizio della  facolta'  di  cui  al  comma  4  non
comporta responsabilita' del funzionario incaricato, salvo i casi  di
dolo, di colpa grave o di inosservanza di  legge,  di  regolamenti  o
delle prescrizioni amministrative di cui al comma 5. 
  9. Il dichiarante, qualora l'ufficio non ne esiga la presenza, puo'
rinunciare al diritto  di  assistere  alla  visita  delle  merci,  da
effettuarsi nei luoghi designati dall'ufficio o negli altri luoghi di
cui al comma 2 dell'art. 1; il dichiarante  e',  comunque,  tenuto  a
prestare direttamente o a mezzo di altre persone da  lui  incaricate,
di  gradimento  dell'amministrazione,  ed  a  proprie   spese,   ogni
collaborazione per l'espletamento  delle  relative  operazioni  ed  a
curare l'apertura dei colli ed il successivo ricondizionamento. 
  10. I risultati dei predetti controlli devono essere annotati sulla
bolletta doganale;  ciascuna  annotazione  deve  essere  firmata  dal
funzionario che ha eseguito il relativo controllo. 
  11.  Quando  l'ufficio  non  procede  alla  visita   delle   merci,
quest'ultime si considerano conformi al dichiarato. 
  12. I risultati della verifica  parziale  sono  estesi  all'insieme
delle merci che formano oggetto della  dichiarazione,  sempreche'  il
risultato parziale sia conforme al dichiarato. 
  13. Se il dichiarante non provvede al pagamento dei diritti  dovuti
in base alla dichiarazione o non presta la cauzione  a  garanzia  dei
diritti medesimi, ovvero non ottempera all'invito  di  presenziare  e
collaborare  alle  operazioni  di   controllo,   l'ufficio,   decorsi
inutilmente  otto  giorni  dall'accettazione   della   dichiarazione,
procede all'accertamento; in tal caso, l'eventuale visita delle merci
viene   eseguita   alla   presenza   di   due   testimoni    estranei
all'amministrazione ed a spese  del  dichiarante.  Le  operazioni  di
visita ed il relativo  risultato  sono  fatti  constare  in  apposito
processo    verbale    che,    sottoscritto    dai     rappresentanti
dell'amministrazione doganale e dai testimoni,  viene  allegato  alla
dichiarazione. 
  14. Nelle ipotesi di cui al comma 13 non  si  rende  esperibile  il
rimedio dell'impugnativa previsto dagli articoli 65  e  seguenti  del
testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  doganale,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43. 
 
          Note all'art. 8:
             -   L'art.   61   del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 43/1973, e' cosi' formulato:
             "Art.  61  (Analisi  ed  esame  tecnico  delle merci). -
          Qualora  per  esigenze  tecniche  ovvero  per  disposizioni
          legislative   od   amministrative   la   dogana  non  possa
          determinare i caratteri, la natura o la composizione  delle
          merci che le vengono presentate, si procede, fatta salva la
          facolta' prevista nel terzo comma dell'art.  59,  all'invio
          dei  campioni  o,  quando  occorra,  delle  merci stesse al
          Laboratorio chimico delle dogane e delle imposte  indirette
          ovvero  ad  altro laboratorio di Stato od organo tecnico al
          quale sia devoluta la specifica competenza  in  materia.  I
          campioni  o  le  merci  devono, in presenza dell'operatore,
          essere  identificati  con  i   sigilli   della   dogana   e
          dell'interessato;  per  la spedizione e la restituzione dei
          campioni si applicano le disposizioni dell'art. 72.
             In  attesa  del  risultato di analisi o di esame tecnico
          dei campioni e sempreche' non vi ostino motivi di carattere
          economico  e  valutario  od  altre cause, la dogana liquida
          provvisoriamente i diritti sulla base della dichiarazione e
          consente  il  rilascio  della  merce,  verso prestazione di
          cauzione per i maggiori diritti ai quali le  merci  possono
          andare soggette, con l'osservanza delle disposizioni di cui
          all'art. 83; se si tratta di  operazione  doganale  diversa
          dall'importazione     definitiva     o    dall'esportazione
          definitiva, sara' prestata cauzione per l'intero  ammontare
          dei  diritti  ai  quali  le  merci possono andare soggette.
          Prima di autorizzare il rilascio  della  merce,  la  dogana
          procede, con le modalita' indicate nel precedente comma, al
          prelevamento di altri campioni, dei quali dovra' curare  la
          conservazione  in  previsione della eventuale instaurazione
          di  procedimenti  amministrativi  di  controversia   o   di
          procedimenti giurisdizionali.
             Il  risultato  di analisi o di esame tecnico deve essere
          notificato all'operatore. Ove questi  non  richieda,  entro
          trenta    giorni    dalla    notifica,   la   ripresa   del
          contraddittorio, il risultato predetto si intende accettato
          e  su  tale  base la dogana procede alla riliquidazione dei
          diritti ed agli altri adempimenti di cui  al  quarto  comma
          dell'art.  59,  se  i diritti liquidati provvisoriamente in
          base  alla  dichiarazione  risultano  maggiori  di   quelli
          dovuti,  la  dogana  promuove d'ufficio la procedura per il
          relativo rimborso".
             - Gli articoli da 65 a 76 del medesimo testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica n. 43/1973, cosi'
          dispongono:
             "Art.  65  (Risoluzione  delle  contestazioni presso gli
          uffici doganali). - Qualora,  nel  corso  dell'accertamento
          sorga  contestazione  circa  la qualificazione, il valore o
          l'origine della merce dichiarata ovvero circa il regime  di
          tara  od  il  trattamento degli imballaggi, il proprietario
          puo' chiedere che si proceda a visita di controllo a  norma
          dell'art. 63. Ove non richieda tale visita o non ne accetti
          il risultato, puo' chiedere che sia sentito  il  parere  di
          due periti, uno dei quali da lui scelto fra quelli compresi
          nelle liste approvate dalla camera di commercio, industria,
          agricoltura  ed  artigianato,  e l'altro designato dal capo
          della dogana. Il parere dei periti, anche se concorde,  non
          e'  tuttavia  vincolante  per la dogana. Ciascuna delle due
          parti e' tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito;
          al  perito  designato dalla dogana la spesa e' liquidata in
          base alla tariffa delle spese  di  perizia,  approvata  dal
          Ministro  per  le  finanze.  Su  richiesta  della camera di
          commercio, industria, agricoltura ed artigianato ed a spese
          della  medesima puo' essere designato da ciascuna delle due
          parti un numero maggiore di periti.
             Sulla  contestazione decide, con provvedimento motivato,
          il capo della  dogana;  la  decisione  deve  essere  subito
          notificata all'interessato.
             Se  il proprietario della merce non intende accettare la
          decisione, nel termine perentorio  di  dieci  giorni  dalla
          notifica  deve  chiedere  che  si proceda alla redazione di
          apposito verbale.
             Il  verbale,  redatto  in  duplice  esemplare  entro  un
          termine all'uopo fissato dalla dogana, e'  sottoscritto  da
          entrambe  le  parti;  uno  degli  esemplari  e'  consegnato
          all'operatore interessato. Se questi per  qualsiasi  motivo
          non   sottoscrive  il  verbale,  si  fa  menzione  di  tale
          circostanza nel verbale stesso e si procede  alla  relativa
          notifica.
             Qualora  per  la risoluzione della insorta contestazione
          l'operatore non ne richieda il  deferimento  all'esame  dei
          periti,  il verbale viene redatto nel momento stesso in cui
          la contestazione e' sorta.
             Contemporaneamente   alla   redazione   del   verbale  e
          sempreche' non si sia  gia'  provveduto  in  precedenza  in
          applicazione  del  primo  comma dell'art. 61, si procede al
          prelevamento dei campioni con l'osservanza delle  modalita'
          indicate  nell'articolo  medesimo;  ove  non sia possibile,
          attesa la qualita' della merce, prelevare  i  campioni,  si
          supplisce con disegni, con fotografie o con una dettagliata
          descrizione fatta d'accordo fra le due parti ovvero da  due
          periti da esse a cio' delegati.
             Dopo la redazione del verbale puo' essere autorizzato il
          rilascio della merce con l'osservanza della disposizione di
          cui al secondo comma dell'art. 61; in tal caso, la cauzione
          e' commisurata alla differenza fra i diritti che  sarebbero
          dovuti   secondo   l'accertamento  della  dogana  e  quelli
          calcolati in base alla dichiarazione.
             Art.  66  (Procedimento  amministrativo di prima istanza
          per la risoluzione  delle  controversie).  -  Entro  trenta
          giorni   dalla   sottoscrizione   del  verbale  di  cui  al
          precedente articolo a pena di decadenza,  l'operatore  puo'
          chiedere  al  capo del compartimento doganale di provvedere
          alla  risoluzione  della  controversia.  A  tal  fine  deve
          presentare   apposita   istanza   alla  competente  dogana,
          producendo i  documenti  ed  indicando  i  mezzi  di  prova
          ritenuti utili.
             L'istanza,   unitamente   al   verbale,  alle  eventuali
          relazioni dei periti di cui al primo comma  del  precedente
          articolo  ed  alle  proprie  controdeduzioni,  e' trasmessa
          dalla dogana entro i successivi dieci giorni dal  capo  del
          compartimento  doganale,  che decide sulla controversia con
          provvedimento  motivato  dopo  aver  sentito  il   collegio
          consultivo  compartimentale dei periti doganali, costituito
          in ciascun compartimento doganale  a  norma  dell'art.  67.
          Copia  delle controdeduzioni della dogana deve essere fatta
          pervenire all'operatore interessato.
             Decorso inutilmente il termine indicato nel primo comma,
          si intende accettata la  pretesa  della  dogana,  la  quale
          procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.
            Art.  67  (Collegi  consultivi compartimentali dei periti
          doganali).  Il  collegio  consultivo  compartimentale   dei
          periti  doganali  si  compone  di un presidente, di quattro
          membri  effettivi,  di  due  membri  supplenti  e   di   un
          segretario.
             Il  presidente  ed  i  membri effettivi e supplenti sono
          scelti fra esperti particolarmente qualificati  in  materia
          doganale  e  merceologica  residenti nel compartimento, con
          esclusione    di    coloro    che     prestano     servizio
          nell'amministrazione   finanziaria  e  degli  spedizionieri
          doganali. Esplica le funzioni di segretario un  funzionario
          del  compartimento  doganale, di qualifica non inferiore ad
          ispettore.
             I  componenti del collegio sono nominati con decreto del
          Ministro per le finanze; la scelta di almeno tre dei membri
          effettivi  e  di  un  membro supplente deve essere fatta su
          terne  designate  dalle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  ed  agricoltura  comprese  nel  territorio del
          compartimento.
             Ciascun  collegio  e'  costituito per quattro anni; alla
          scadenza i componenti possono essere confermati.
             Ove se ne ravvisi la necessita', puo' essere nominato un
          numero maggiore di membri effettivi e supplenti, in modo da
          consentire  la  suddivisione  del  collegio  in  due o piu'
          sezioni, ciascuna composta di quattro  membri  effettivi  e
          due supplenti. Le sezioni possono essere presiedute da vice
          presidenti designati dal presidente fra i membri  effettivi
          delle  sezioni  stesse; per ciascuna sezione oltre la prima
          e' nominato un segretario aggiunto.
             Art.  68 (Procedimento amministrativo di seconda istanza
          per la risoluzione di controversie).  -  La  decisione  del
          capo  del  compartimento  doganale  deve  essere emessa nel
          termine di quattro mesi dalla data di  presentazione  della
          formale  istanza  di  cui  all'art. 66 e deve essere subito
          notificata all'interessato dalla competente dogana.
             Avverso la decisione del capo del compartimento doganale
          e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze;  il  ricorso
          deve  essere  presentato  alla dogana competente, a pena di
          decadenza,  entro  quaranta  giorni  dalla  notifica  della
          decisione medesima.
             Il  ricorso  di cui al secondo comma, unitamente a tutti
          gli atti della controversia, e' dalla dogana  trasmesso  al
          Ministero   delle   finanze.   Il   Ministro   decide   con
          provvedimento  motivato  dopo  aver  sentito  il   collegio
          consultivo centrale dei periti doganali, costituito a norma
          del successivo articolo.
             Decorso  inutilmente  il  termine  indicato  nel secondo
          comma, si intende accettata la decisione di prima  istanza.
          In tal caso la dogana procede ai sensi dell'art. 61, ultimo
          comma.
             Art.   69   (Collegio  consultivo  centrale  dei  periti
          doganali). - Il collegio consultivo centrale dei periti  si
          compone  di un presidente, di diciotto membri effettivi, di
          quattro  membri  supplenti,  di  un  segretario  e  di   un
          segretario aggiunto.
             Il  presidente  e'  scelto fra i docenti universitari di
          materie tecnico-scientifiche.
             I  membri  effettivi  e  supplenti  sono  ripartiti come
          segue:
               a)  tre  membri  effettivi,  dei  quali due scelti dal
          Ministro  per  le  finanze  ed  uno  dal  Ministro  per  il
          commercio  con  l'estero,  non appartenenti alle rispettive
          amministrazioni,   che    abbiano    speciale    competenza
          tecnico-merceologica  in  materia  industriale,  agricola e
          commerciale;
               b)  nove  membri  effettivi e quattro supplenti scelti
          dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con
          i  Ministri per le finanze, per l'industria, il commercio e
          l'artigianato e per l'agricoltura  e  le  foreste,  fra  le
          persone  aventi  diversa competenza in materia industriale,
          agricola  e  commerciale  che  saranno  proposte  al  detto
          Ministro, due per ciascuna, da tredici camere di commercio,
          industria, agricoltura ed artigianato  designate  per  ogni
          triennio dal Ministro stesso;
               c)  sei  membri  effettivi designati due dal Ministero
          del   commercio   con   l'estero,   due    dal    Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e due dal
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste  fra  funzionari
          dei Ministeri stessi di qualifica non inferiore a dirigente
          superiore.
             Esplicano  le  funzioni  di  segretario  e di segretario
          aggiunto  funzionari  del  Ministero   delle   finanze   di
          qualifica   non   inferiore   a  direttore  di  sezione  od
          equiparata.
             Il  collegio  e'  articolato su due sezioni di un numero
          uguale di membri, ciascuna delle quali elegge nel suo  seno
          un     vice    presidente.     Il    presidente    provvede
          all'assegnazione  dei  membri  alle  sezioni;   egli   puo'
          assumere la presidenza di qualunque sezione e puo' altresi'
          stabilire che gli affari piu' importanti  vengano  deferiti
          all'esame  delle  due  sezioni in seduta congiunta sotto la
          sua presidenza.
             I  componenti  del  collegio  consultivo  centrale  sono
          nominati con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze.  Il
          collegio  e'  costituito  per  tre  anni; alla scadenza del
          triennio i componenti possono essere confermati.
             La   qualita'  del  presidente  o  membro  del  collegio
          consultivo  centrale  non  e'  compatibile  con  quella  di
          presidente    o    membro   di   un   collegio   consultivo
          compartimentale dei periti doganali.
             Art.  70  (Decisioni  del  Ministro). - La decisione del
          Ministro per le finanze deve essere emessa nel  termine  di
          sei  mesi  dalla  data  di presentazione del ricorso di cui
          all'art. 68, secondo comma, e deve essere subito notificata
          all'interessato per il tramite della competente dogana.
             Con  la decisione del Ministro l'accertamento si intende
          definito.  Entro dieci  giorni  dalla  notifica  la  dogana
          procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.
             Art.  71  (Disposizioni  sul  funzionamento  dei collegi
          consultivi). Per la validita' delle  riunioni  dei  collegi
          consultivi  compartimentali  e  di  quello centrale, ovvero
          delle relative sezioni, e'  necessaria  la  presenza  della
          maggioranza  assoluta  dei  rispettivi membri, compreso nel
          computo il presidente.
             I   pareri  sono  adottati  col  voto  favorevole  della
          maggioranza dei  presenti;  in  caso  di  parita'  di  voti
          prevale quello del presidente.
             I  pareri dei collegi non sono vincolati per l'autorita'
          chiamata a decidere la controversia; tuttavia, nel caso che
          la  decisione  sia  difforme dal parere, l'autorita' stessa
          deve precisare  nel  proprio  provvedimento  i  motivi  del
          dissenso.   In   ogni   caso  la  decisione  va  notificata
          all'operatore corredata dal parere del collegio.
             Sia  l'Amministrazione  finanziaria  sia il proprietario
          della  merce  possono  presentare  memorie   aggiuntive   e
          documenti  di  cui  la  controparte  ha diritto di prendere
          visione,  e  possono  essere  sentiti   dai   collegi   per
          chiarimenti;  in  tal caso il proprietario della merce puo'
          farsi  assistere  o  rappresentare  da  uno   spedizioniere
          doganale  o  da altro professionista. Prima della emissione
          del  parere  da  parte  del  collegio,  l'operatore  ed   i
          funzionari  dell'amministrazione che siano stati invitati a
          presenziare alla discussione devono ritirarsi.
             Ai   componenti   dei  collegi  consultivi  spetta,  per
          ciascuna seduta, il trattamento previsto dalle disposizioni
          concernenti  i  compensi  ai  componenti delle commissioni,
          consigli, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni
          statali,  nonche' il trattamento di missione ed il rimborso
          delle spese di viaggio se provenienti  da  altre  sedi.  Ai
          fini del trattamento di missione o del rimborso delle spese
          di viaggio i componenti estranei alle amministrazioni dello
          Stato  sono equiparati ai dipendenti civili dello Stato che
          rivestono la qualifica di dirigente superiore.
             Art. 72 (Altre norme relative ai procedimenti di prima e
          seconda  istanza).  -  Le  spese  per  la  spedizione   dei
          campioni,   comprese   quelle   per  la  restituzione  agli
          interessati della parte di  essi  eventualmente  residuata,
          sono a carico degli operatori.
             La richiesta di restituzione dei campioni deve pervenire
          alla  dogana  entro  centoventi  giorni  dalla  definizione
          dell'accertamento.   Decorso  inutilmente  tale  termine, i
          campioni  stessi,  qualora  non  debbono  essere  tenuti  a
          disposizione  di  organi giurisdizionali ai sensi dell'art.
          76, sono considerati abbandonati e vengono assoggettati  al
          trattamento  previsto  per  le  merci  cadute  in abbandono
          presso le dogane.
             Sono   anche   a  carico  dell'operatore  le  spese  per
          eventuali  sopralluoghi  del  collegio  consultivo  e   per
          l'esecuzione  di analisi o di altri accertamenti tecnici da
          parte   dei   lavoratori   od   uffici    non    dipendenti
          dall'Amministrazione  finanziaria,  disposti  su  richiesta
          dell'operatore medesimo.
             Art.  73  (Pareri  preventivi  del  collegio  consultivo
          centrale). Quando ne sia  richiesto  dal  Ministro  per  le
          finanze   o   da   una   camera  di  commercio,  industria,
          artigianato ed agricoltura, il collegio consultivo centrale
          dei  periti  doganali  puo'  esprimere il proprio parere su
          questioni di massima nonche' sulla classificazione, origine
          e   valore   imponibile,   sul  regime  delle  tare  e  sul
          trattamento degli imballaggi relativamente a merci  per  le
          quali non esiste controversia fra dogana e contribuenti.
            Art.  74  (Revisione dell'accertamento). - La dogana puo'
          procedere   alla   revisione   dell'accertamento   divenuto
          definitivo,   ancorche'  le  merci  che  ne  hanno  formato
          l'oggetto siano state lasciate alla  libera  disponibilita'
          dell'operatore.  La  revisione e' eseguita d'ufficio ovvero
          quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con
          istanza  presentata,  a pena di decadenza, entro il termine
          di sei mesi dalla data in cui  l'accertamento  e'  divenuto
          definitivo.
             Art.  75 (Revisione dell'accertamento definito a seguito
          di controversia doganale). - La revisione dell'accertamento
          di  cui  al  precedente  articolo  non  e'  ammessa  quando
          comporti il riesame di questioni gia' decise dal  capo  del
          compartimento  o  dal  Ministro  in  sede  di  procedimento
          amministrativo per la risoluzione delle controversie, salvo
          che   non  risultino  omissioni  od  errori  riguardo  agli
          elementi presi a base della decisione.
             Art.  76 (Rimedi giurisdizionali). - Divenuti definitivi
          l'accertamento   o    la    rettifica,    possono    essere
          esperimentati,  entro  il  termine  perentorio  di sessanta
          giorni,  i  rimedi  giurisdizionali  in  sede   civile   ed
          amministrativa  previsti  dalle  norme  vigenti, qualora la
          connessa contravvenzione  per  infedele  dichiarazione  sia
          stata  estinta  mediante  oblazione.  Ove  non ricorra tale
          condizione, competente a  decidere  sulla  vertenza  e'  il
          tribunale  a  cui  spetta  la cognizione del reato, a norma
          dell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
             Nei casi di esame della vertenza in sede giurisdizionale
          la merce o i campioni prelevati ai sensi degli articoli  61
          e  65  devono  essere  tenuti  a  disposizione  dell'organo
          giurisdizionale".
             La  parte  del  primo  comma dell'art. 76 da "qualora la
          commessa  contravvenzione"  fino  alla  fine  dello  stesso
          comma,  deve  ritenersi  non  piu'  applicabile per effetto
          della legge di depenalizzazione n.  706/1975 e della  legge
          n.  689/1981. Si tenga presente comunque che il primo comma
          e' stato abrogato dall'art. 24 del decreto qui  pubblicato.