Art. 9. 
                    Definizione dell'accertamento 
  1. Se dai controlli effettuati non sono emerse difformita' rispetto
alla dichiarazione, ovvero se il dichiarante  non  ha  contestato  le
difformita'  riscontrate  nei  modi  indicati  negli  articoli  65  e
seguenti del testo unico delle disposizioni  legislative  in  materia
doganale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio  1973,  n.  43,  l'ufficio  appone  sulla  bolletta  apposita
annotazione, firmata e  datata,  e  provvede  alla  liquidazione  dei
diritti doganali confermando o rettificando l'ammontare degli  stessi
indicato dal dichiarante. 
  2.  La  data  dell'annotazione   costituisce   la   data   in   cui
l'accertamento e' divenuto defintivo. 
  3. La bolletta e'  consegnata  al  dichiarante  soltanto  dopo  che
l'ufficio abbia provveduto alla riscossione  dei  diritti  liquidati,
ovvero  all'assunzione  delle  prescritte  cauzioni  e  dopo  che  il
dichiarante stesso abbia adempiuto alle altre condizioni e formalita'
previste in relazione alla destinazione doganale data alla merce.  Il
rimborso delle somme eventualmente pagate in piu' o la  rettifica  in
diminuzione della cauzione sono eseguiti d'ufficio. La consegna della
bolletta  consente  il  rilascio  della  merce  per  la  destinazione
doganale richiesta. 
  4. Qualora  sussistano  obiettive  esigenze  di  carattere  tecnico
l'ufficio puo' consentire che il  ritiro  delle  merci  descritte  in
un'unica bolletta venga effettuato in piu' riprese. Le  modalita'  di
esecuzione della relativa procedura vengono  stabilite  con  apposito
provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane  e
delle imposte indirette. 
 
          Nota all'art. 9:
             -  Per  gli articoli 65 e seguenti del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          D.P.R. n.  43/1973, si veda in nota all'art. 8.