Art. 9. Definizione dell'accertamento 1. Se dai controlli effettuati non sono emerse difformita' rispetto alla dichiarazione, ovvero se il dichiarante non ha contestato le difformita' riscontrate nei modi indicati negli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio appone sulla bolletta apposita annotazione, firmata e datata, e provvede alla liquidazione dei diritti doganali confermando o rettificando l'ammontare degli stessi indicato dal dichiarante. 2. La data dell'annotazione costituisce la data in cui l'accertamento e' divenuto defintivo. 3. La bolletta e' consegnata al dichiarante soltanto dopo che l'ufficio abbia provveduto alla riscossione dei diritti liquidati, ovvero all'assunzione delle prescritte cauzioni e dopo che il dichiarante stesso abbia adempiuto alle altre condizioni e formalita' previste in relazione alla destinazione doganale data alla merce. Il rimborso delle somme eventualmente pagate in piu' o la rettifica in diminuzione della cauzione sono eseguiti d'ufficio. La consegna della bolletta consente il rilascio della merce per la destinazione doganale richiesta. 4. Qualora sussistano obiettive esigenze di carattere tecnico l'ufficio puo' consentire che il ritiro delle merci descritte in un'unica bolletta venga effettuato in piu' riprese. Le modalita' di esecuzione della relativa procedura vengono stabilite con apposito provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
Nota all'art. 9: - Per gli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 8.