La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
           (Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria) 
  1. E' istituito il Corpo di polizia penitenziaria. 
  2. Il Corpo di polizia penitenziaria e' posto alle  dipendenze  del
Ministero di grazia e  giustizia,  Dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria, e' un Corpo civile, ha ordinamento,  organizzazione  e
disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali. 
  3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte  delle
forze di polizia. 
  4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato  nella  presente
legge, si applicano, in quanto compatibili, le  norme  relative  agli
impiegati civili dello Stato. 
 
          AVVERTENZE:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.