Art. 11. 
                         (Orario di servizio) 
  1. L'orario di servizio per  il  personale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria e' stabilito ai sensi dell'articolo 19, comma 14, ed il
numero complessivo  delle  ore  settimanali  e'  ripartito  in  turni
giornalieri secondo le esigenze di servizio. 
  2. Gli appartenenti al Corpo, quando  le  esigenze  lo  richiedono,
sono tenuti a prestare servizio anche in  eccedenza  all'orario,  con
diritto a compenso  per  lavoro  straordinario  nelle  misure  orarie
stabilite per il personale della Polizia di Stato. 
  3. Con la stessa procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, con la quale  sono  stabiliti  i
limiti massimi individuali e  di  spesa  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario e le eventuali variazioni,  unitamente  ai  contingenti
del personale, possono essere apportate variazioni, ai  detti  limiti
massimi esclusivamente per casi di eccezionali, indilazionabili e non
previste esigenze di servizio. 
  4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha diritto ad un
giorno di riposo settimanale. 
  5. Il personale che, per  particolari  esigenze  di  servizio,  non
possa usufruire del  giorno  di  riposo  settimanale,  ha  diritto  a
goderne,  entro  le  due  settimane  successive,  secondo  i  criteri
stabiliti dall'Amministrazione. La medesima disciplina si applica  al
personale che, per particolari esigenze di servizio, presta  servizio
in un giorno festivo non domenicale. 
 
          Nota all'art. 11, comma 3:
            -  La procedura prevista dal comma 3 dell'art. 5 del D.L.
          n.  356/1987,  recante  "Provvedimenti   urgenti   per   il
          personale dell'Amministrazione della giustizia (in Gazzetta
          Ufficiale n. 201  del  29  agosto  1987),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  n. 436/1987 (testo coordinato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  264  dell'11  novembre  1987)
          consiste  nell'emanazione  di  un  decreto  del Ministro di
          grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro.