Art. 13. 
                       (Trattamento economico) 
  1. Al personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  compete  il
trattamento economico previsto per gli appartenenti alla  Polizia  di
Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella D  allegata
alla presente legge. 
  2. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della  legge  1  aprile
1981, n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal
Sottosegretario   da   lui   delegato,   dal    direttore    generale
dell'Amministazione penitenziaria e dai rappresentanti  sindacali  di
cui al comma 14 dell'articolo 19. 
 
          Nota all'art. 13, comma 2:
            -  Il  testo  vigente  del primo comma dell'art. 95 della
          legge n.  121/1981 (per l'argomento della  legge  v.  nella
          nota all'art. 5, comma 3), e' il seguente:
            "Art.  95.  (Accordi  sindacali). - Gli accordi sindacali
          previsti dalla presente  legge  vengono  stipulati  da  una
          delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica,
          che la presiede, dal Ministro dell'interno e  dal  Ministro
          del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati,
          e  da  una  delegazione  composta  da  rappresentanti   dei
          sindacati  di polizia maggiormente rappresentativi su scala
          nazionale".
            I  rimanenti  commi  del  medesimo articolo 95 riguardano
          l'oggetto degli accordi sindacali previsti dalla  legge  n.
          121/1981  e l'ipotesi di loro mancato raggiungimento, nella
          parte attinente ai trattamenti economici accessori.