Art. 14. 
                     (Ordinamento del personale) 
  1.  Il  Governo,  sentite  le  organizzazioni  sindacali   di   cui
all'articolo 19, comma 14, e' delegato ad adottare,  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti    legislativi    per    provvedere    alla    determinazione
dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da
armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle  previsioni  di  cui
agli articoli 2, 3 e 4 della  legge  11  luglio  1980,  n.  312,  con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) previsione delle  seguenti  qualifiche  nell'ambito  di  ciascun
ruolo: 
  1) ruolo degli agenti e degli assistenti:  agente;  agente  scelto;
assistente; assistente capo; 
  2) ruolo dei sovrintendenti: vice  sovrintendente;  sovrintendente;
sovrintendente capo; 
  3) ruolo degli  ispettori:  vice  ispettore;  ispettore;  ispettore
capo; 
  b) determinazione per ciascun  ruolo,  nelle  relative  qualifiche,
delle  specifiche  attribuzioni  con  l'osservanza   delle   seguenti
disposizioni: 
  1)  al  personale  appartenente  al  ruolo  degli  agenti  e  degli
assistenti sono attribuite mansioni esecutive in  ordine  ai  compiti
istituzionali con il margine  di  iniziativa  e  di  discrezionalita'
inerente alle qualifiche  possedute;  detto  personale  vigila  sulle
attivita' lavorative e ricreative organizzate negli  istituti  per  i
detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione  sul  senso
di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e  nelle
relazioni  interpersonali  interne,  utili   alla   formulazione   di
programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli
agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti
di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti  possono
essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti di
servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialisti; 
  2) al personale  appartenente  al  ruolo  dei  sovrintendenti  sono
attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste
nel numero 1), ma implicanti un maggiore livello di  responsabilita',
nonche' funzioni di coordinamento di unita'  operative  a  cui  detto
personale impartisce disposizioni delle quali controlla  l'esecuzione
e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti  sono
agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; 
  3)  al  personale  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori   sono
attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata  preparazione
professionale e conoscenza dei  metodi  e  della  organizzazione  del
trattamento penitenziario, nonche'  specifiche  funzioni  nell'ambito
del servizio  di  sicurezza  e  nell'organizzazione  dei  servizi  di
istituto secondo le direttive e gli ordini  impartiti  dal  direttore
dell'istituto; sono altresi' attribuite  funzioni  di  direzione,  di
indirizzo e di coordinamento di unita' operative e la responsabilita'
per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita' e
per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori
partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29  del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  29
aprile 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli  ispettori  sono
agenti di pubblica sucurezza  e  ufficiali  di  polizia  giudiziaria;
l'ispettore destinato a capo del  personale  del  Corpo  in  servizio
negli  istituti  e   servizi   penitenziari   e   nelle   scuole   e'
gerarchicamente   e   funzionalmente   dipendente    dal    direttore
dell'istituto del servizio o della scuola,  con  il  quale  collabora
nell'organizzazione dei servizi dell'istituto; 
  c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituti e, ove  occorra,
per  singole  qualifiche,  delle  dotazioni  organiche,  in  modo  da
assicurare la funzionalita'  dell'ordinamento  e  l'efficienza  delle
strutture dell'Amministrazione e da evitare che  il  personale  venga
distolto dai compiti specificatamente previsti  per  ogni  ruolo;  in
particolare: 
  1) previsione che il  personale  avente  attualmente  il  grado  di
guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di  agente
e di agente scelto secondo l'anzianita' di servizio; 
  2) previsione che il  personale  avente  attualmente  il  grado  di
appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente; 
  3) previsione che il personale avente,  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia
conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia
risultato idoneo nei  concorsi  per  il  conferimento  del  grado  di
vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in
soprannumero  riassorbibile  con  la  cessazione  dal  servizio   del
personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico
dei  singoli  concorsi  e,  nell'ambito  di  ciascun   concorso,   la
graduatoria di merito per gli appuntati scelti; 
  4)  previsione  che  gli  appuntati  scelti  che  non  siano  stati
inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3),
siano inquadrati nella qualifica di assistente capo; 
  5) previsione che il personale avente,  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge,  il  grado  di  vice  brigadiere  venga
inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintnedente,
quello  avente  il   grado   di   brigadiere   nella   qualifica   di
sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni
di anzianita' nel grado nella qualifica di sovrintendente capo; 
  6)  previsione  che  i  marescialli  siano  inquadrati  nelle   tre
qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione  delle  sottoelencate
aliquote: 
  A) per i quattro quinti dei posti disponibili  nella  qualifica  di
ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla presente legge; 
  B) per i tre  quinti  dei  posti  disponibili  nella  qualifica  di
ispettore; 
  Y) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica  di  vice
ispettore; 
  7) previsione che l'inquadramento di cui al numero 6)  abbia  luogo
nel seguente modo: 
  A)  nella  qualifica  di  ispettore  capo,  secondo   l'ordine   di
graduatoria,   i   marescialli   maggiori,   fino   alla    copertura
dell'aliquota prevista alla lettera A) del numero 6); 
  B) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli
capo e ordinari che abbiano superato un concorso interno  per  titoli
di servizio e colloquio fino alla copertura delle  aliquote  previste
alle lettere B) e Y) del numero 6); 
  Y)  il  personale  risultato  idoneo  nel  concorso  di  cui   alla
precedente lettera B), che non abbia trovato collocazione nella prima
qualifica  per  mancanza  di  posti  disponibili,  sara'  inquadrato,
secondo l'ordine di merito, nella  qualifica  finale  del  ruolo  dei
sovrintendenti; 
  B) il personale di cui  alle  precedenti  lettere  B)  e  Y)  sara'
inquadrato,  secondo  l'ordine  di  graduatoria  e  ove   non   abbia
successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e  quindi
nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei  posti
che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei  limiti
delle aliquote di cui al numero 6); 
  8)  previsione  che  i  marescialli  inquadrati  nel  ruolo   degli
ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso  una
scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di  almeno  due
mesi; 
  9) previsione che le vigilatrici  penitenziarie  capo  che  abbiano
maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza
qualifica del ruolo degli ispettori, previsione  che  le  vigilatrici
penitenziarie capo che abbiano  espletato  fino  a  tredici  anni  di
servizio siano inquadrate nella seconda  qualifica  del  ruolo  degli
ispettori, con  precedenza  nel  ruolo  su  coloro  che  vi  accedano
successivamente per concorso; 
 10) previsione che i marescialli capo e  ordinari  che  non  abbiano
partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera B),  ovvero  non
lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori dal giorno precedente a quello della  cessazione  dal
servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, con il trattamento
economico piu' favorevole; 
  d)  determinazione  dei  criteri  per  la  promozione  per   merito
straordinario  anche  in  soprannumero  assorbibile  con  le  vacanze
ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria; 
  e) previsione che l'accesso al  ruolo  dei  sovrintendenti  avvenga
mediante concorso interno per esame teorico-pratico,  al  quale  sono
ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che
abbiano almeno  quattro  anni  di  servizio  complessivo  e  superino
successivamente un corso di formazione tecnico-professionale, per  il
personale di servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
legge si applica per quanto attiene all'anzianita' di servizio  utile
per poter partecipare al  concorso  a  sovrintendente,  la  normativa
attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere; 
  f) determinazione delle modalita' di preposizione ai vari uffici ed
incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari  ruoli  in
modo da favorire,  tenuto  conto  dell'anzianita'  di  servizio,  gli
elementi piu' meritevoli per capacita' professionale e per  incarichi
assolti; 
  g) determinazione  delle  modalita',  in  relazione  a  particolari
infermita' o al grado di idoneita' all'assolvimento  dei  servizi  di
polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a
domanda,    ad    equivalenti    qualifiche    di     altri     ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria o di altre  amministrazioni  dello
Stato,  salvaguardando  i  diritti  e  le  posizioni  del   personale
appartenente a questi ultimi ruoli; 
  h)  disciplina  dello  stato  giuridico  del   personale,   ed   in
particolare    del    comando    presso    altre     amministrazioni,
dell'aspettativa,   del   collocamento    a    disposizione,    delle
incompatibilita', dei rapporti informativi  e  dei  congedi,  secondo
criteri che tengano conto delle specifiche esigenze  dei  servizi  di
sicurezza e della necessita' di non prevedere  trattamenti  di  stato
inferiori rispetto a  quelli  degli  altri  dipendenti  civili  dello
Stato; 
  i) previsione che, ferma restando per il personale di servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge la  normativa  vigente
in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di
eta', la cessazione del rapporto  d'impiego,  determinabile  in  modo
differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga  non  oltre
il compimento del sessantesimo anno di eta'; 
  l)  previsione  che,  al  fine  di  coprire  eventuali  carenze  in
organico, sia possibile il richiamo in servizio degli  agenti,  degli
assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore  a  due
anni, sempre  che  non  siano  stati  collocati  a  riposo  entro  il
cinquantottesimo anno di eta'; 
  m) previsioni che per la gestione delle  questioni  attinenti  allo
stato  ed  all'avanzamento  del  personale  del  Corpo   di   polizia
penitenziaria siano istituiti uno o piu' organi collegiali, nei quali
sia rappresentato il personale medesimo; 
  n) determinazione delle modalita' di assunzione  e  di  accesso  ai
vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri; 
  l) previsione che per l'accesso  ai  ruoli  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria  siano  richiesti  i  medesimi  requisiti   psicofisici
previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
che  espleta  funzioni  di  polizia,  di  cui  all'articolo   1   del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  23
dicembre 1983, n. 904; 
  2)   previsione   del   concorso   pubblico    per    esami;    per
l'amministrazione  ai  concorsi  per  agente  e  assistente   e   per
sovrintendente e' richiesto il possesso  del  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso per ispettore
e' richiesto il possesso  di  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico
nei ruoli dei sovrintendenti  e  degli  ispettori  ai  vincitori  del
concorso; riserva di posti come previsto dall'articolo 14 della legge
11 luglio 1980 n. 312; 
  3) previsione del concorso riservato; 
  4) previsione dei corsi di formazione; 
  5) previsione di accesso  ai  ruoli  superiori  per  anzianita'  di
merito e per merito comparativo; 
  o) fatto salvo quanto  previsto  alla  lettera  c),  determinazione
dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti  di
custodia e  del  personale  del  soppresso  ruolo  delle  vigilatrici
peritenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche  del  Corpo
di polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla presente
legge, tenuto conto delle disposinibilia' dei posti in  organico  del
grado rivestito e dell'anzianita' di grado posseduta  e  sentita  una
commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato,  delegato  dal
Ministro di grazia e giustizia, e  composta  dal  direttore  generale
dell'Amministrazione penitenziaria, dal  direttore  dell'ufficio  del
personale del Corpo da quattro  dirigenti  amministrativi  e  da  sei
rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali  di
cui all'articolo 19. 
  2.  Al  personale  appartenente  ai  ruoli  degli  agenti  e  degli
assistenti, dei sovrintendenti e  degli  ispettori,  proveniente  dal
disciolto Corpo degli agenti  di  custodia,  continua  ad  applicarsi
l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. 
 
          Nota all'art. 14, commi 1 e 2:
            -  Gli  artt.  2,  3,  e  4  e 14 della legge n. 312/1980
          recante  il  "Nuovo  assetto   retributivo-funzionale   del
          personale  civile e militare dello Stato", modificata dalla
          legge 7  luglio  1988,  n.  254,  dettano  disposizioni  in
          materia, rispettivamente, di:
            - Classificazione del personale, contemplato nel Titolo I
          (Personale dei ministeri) della stessa legge  n.  312/1980,
          in  otto  qualifiche  funzionali,  ad  ognuna  delle  quali
          corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo
          art. 24;
            -  Profili,  professionali,  compresi  su  ogni qualifica
          funzionale,  fondati  sulla  tipologia  della   prestazione
          lavorativa,  considerata per il suo contenuto, in relazione
          ai requisiti culturali, al grado di  responsabilita',  alla
          sfera  di  autonomia che comporta, al grado di mobilita' ed
          ai requisiti di accesso alla qualifica;
            -  Primo  inquadramento  nelle  qualifiche funzionali del
          personale in servizio al 1o gennaio 1978;
            - Riserva dei posti nei concorsi pubblici;
            -  Il  testo vigente degli articoli 28 e 29 del D.P.R. n.
          431/1976  (per  l'argomento  del  decreto  v.  nelle   note
          all'art. 5 comma 1) e' il seguente:
            "Art.    28.    (Espletamento   dell'osservazione   della
          personalita').     L'osservazione     scientifica     della
          personalita'  e'  espletata,  di  regola, presso gli stessi
          istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.
            Quando   si   ravvisa   la   necessita'  di  procedere  a
          particolari approfondimenti, i soggetti da  osservare  sono
          assegnati,  su motivata proposta della direzione, ai centri
          di osservazione.
            L'osservazione   e'   condotta  da  personale  dipendente
          dall'amministrazione e, secondo le  occorrenze,  anche  dai
          professionisti   indicati   nel   secondo  e  quarto  comma
          dell'art. 80 della legge.
            Le   attivita'  di  osservazione  si  svolgono  sotto  la
          responsabilita' del  direttore  dell'istituto  e  sono  dal
          medesimo coordinate.
            Art.     29.    (Programmazione    individualizzato    di
          trattamento).  -   La   compilazione   del   programma   di
          trattamento  e'  effettuata  da  un  gruppo  presieduto dal
          direttore e composto dal  personale  e  dagli  esperti  che
          hanno  svolto  le  attivita'  di  osservazione indicate nel
          precedente articolo.
            Il  gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel
          corso delle quali  esamina  gli  sviluppi  del  trattamento
          praticato e dei suoi risultati.
            La  segreteria tecnica del gruppo e' affidata, di regola,
          all'educatore".
            -  Il  testo  vigente dell'art. 1 del D.P.R. n. 904/1983,
          recante  "Approvazione  del   regolamento   sui   requisiti
          psico-fisici   e  attitudinali  di  cui  devono  essere  in
          possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia  di  Stato
          che  espletano  funzioni  di  polizia  ed  i  candidati  ai
          concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia
          di  Stato  che espleta funzioni di polizia" come modificato
          dal D.P.R. n. 420/1985, e' il seguente:
            "Art.  1.  (Requisiti  psico-fisici  per  l'ammissione ai
          concorsi). - I requisiti psico-fisici di cui devono  essere
          in  possesso  i  candidati  ai  concorsi  per  la nomina ad
          allievo  agente,  ad  allievo  vice  ispettore  e  a   vice
          commissario   nonche'   ai   candidati   al   concorso  per
          l'ammissione  al  corso  quadriennale   presso   l'Istituto
          superiore di polizia sono i seguenti:
            1) sana e rubusta costituzione fisica;
            2)  statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m.
          1,58 per le donne;
            3) normalita' del senso cromatico e luminoso;
            4) acutezza visiva;
            per  l'ammissione  al  concorso  per la nomina ad allievo
          agente, non inferiore a 12 decimi complessivi, con non meno
          di 5 decimi nell'occhio che vede meno;
            per  l'ammissione  al  concorso  per la nomina ad allievo
          vice ispettore e a vice commissario, nonche' agli aspiranti
          allievi  commissari in prova presso l'Istituto superiore di
          polizia, anche con correzione di lenti, non inferiore a  10
          decimi in ciascun occhio.
            L'eventuale   vizio   di   rifrazione   negli   aspiranti
          all'ammissione ai concorsi per la nomina  ad  allievo  vice
          ispettore  e a vice commissario, nonche' per gli aspiranti,
          allievi commissari in prova presso l'istituto superiore  di
          polizia, non puo' superare i seguenti limiti:
            miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;
            astigmatismo  regolare,  semplice  e composto, miopico ed
          ipermetropico, tre diottrie quale  somma  dell'astigmatismo
          miopico e ipermetropico in ciascun occhio;
            5)  percezione  della  voce  sussurrata  a  sei  metri da
          ciascun orecchio;
            6)  l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
          funzione masticatoria, e comunque, devono essere  presenti:
            i  dodici  denti  frontali  superiori  ed  inferiori:  e'
          ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostitutivi
          con protesi fissa;
            almeno  due  coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
          venti denti posteriori; gli elementi delle  coppie  possono
          essere sostituiti da protesi efficienti;
            in  totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
          puo' essere superiore a sedici elementi".
            -  Il testo vigente dell'art. 6 della legge n. 1543/1963,
          recante "Norme sugli organici e sul  trattamento  economico
          dei  sottufficiali  e  militari  di  truppa  dell'Arma  dei
          carabinieri del Corpo della Guardia di  Finanza  del  Corpo
          dele  guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti
          di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          Corpo forestale dello Stato", e' il seguente:
            "Art.  6. - I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei
          Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' i
          sottufficiali  ed  i  militari  di  truppa  del Corpo delle
          guardie di pubblica sicurezza, del Corpo  degli  agenti  di
          custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo  forestale
          e  dello  Stato  conseguono  il  massimo della pensione con
          trenta anni di servizio utile.
            La   pensione   e'   liquidata  sulla  base  dell'importo
          complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennita'
          pensionabili godute.  Essa e' raggualiata al compimento del
          ventesimo anno di servizio, il  44  per  cento  della  base
          pensionabile come sopra determinata.
            Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non
          piu' di dieci anni successivamente  compiuti,  la  pensione
          sara' aumentata del 3,60 per cento.
            Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le
          disposizioni di cui agli articoli 5 e  6  del  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  11  gennaio  1956,  n.  20,
          modificati dall'articolo 3  della  legge  11  luglio  1956,
          numero 734".