Art. 16. 
               (Istituzione e formazione professionale) 
  1. Al  fine  di  garantire  la  formazione  e  l'aggiornamento  del
personale appartenente ai ruoli, qualifiche e  profili  professionali
dell'Amministrazione  penitenziaria,  sono  istituite  le  scuole  di
formazione e di aggiornamento. 
  2. Le  scuole  di  formazione  e  di  aggiornamento  organizzano  e
svolgono  nelle  proprie  sedi,  presso  gli   istituti   e   servizi
penitenziari o presso enti pubblici, istituti specializzati e  centri
italiani e stranieri: 
  a) corsi di formazione finalizzati  all'inserimento  del  personale
immediatamente dopo l'assunzione; 
  b)  corsi  e  seminari  di  aggiornamento  e   qualificazione   che
forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e  professionale.
3. La direzione di ogni  singola  scuola  e'  affidata  a  funzionari
dell'Amministrazione penitenziaria  con  qualifica  non  inferiore  a
primo dirigente. 
  4. Sulla base di direttive, impartite  dal  Ministro  di  grazia  e
giustizia, la programmazione e il coordinamento  delle  attivita'  di
formazione e di aggiornamento  delle  scuole  sono  affidati  ad  una
commissione paritetica, istituita con decreto dello stesso  Ministro,
composta da rappresentanti dell'Amministrazione  penitenziaria  e  da
rappresentanti   delle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  del  personale.   La   commissione   paritetica   e'
presieduta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 
  5. Alla commissione paritetica competono altresi': 
  a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e  di
studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti e allievi, la
scelta e la disciplina, delle modalita' di  svolgimento  delle  prove
pratiche; 
  b) la scelta dei docenti; possono essere chiamati a far  parte  del
corpo   dei   docenti   professori   universitari   o   di   istituti
specializzati, professori di  scuola  media  superiore  o  inferiore,
magistrati, impiegati dell'Amministrazione penitenziaria e  di  altre
amministrazioni  dello  Stato,  ufficiali  delle  forze  armate.   E'
lasciata facolta' al direttore di ogni scuola, istituto o  centro  di
utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai fini formativi  generali
o tecnico-professionali, sentita la commissione di cui  al  comma  4,
altri docenti idonei per le loro specifiche competenze e funzioni. 
  6. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative
generali  e  materie  tecnico-professionali,  nonche'   addestramento
pratico  alla  difesa  personale  ed  all'uso  delle  armi  per   gli
appartenenti al  Corpo  di  polizia  penitenziaria.  I  programmi  di
formazione ed aggiornamento devono tenere  conto  della  peculiarita'
del servizio presso gli Istituti minorili. 
  7. Gli allievi  non  possono  essere  impiegati  in  operazioni  di
servizio se non per finalita' didattiche o per il tirocinio  pratico,
ed comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del
corso.