Art. 17. 
              (Istituto superiore di studi penitenziari) 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
l'istituzione di una  scuola  nazionale  con  sede  in  Roma  per  la
formazione   e   la    specializzazione    dei    quadri    direttivi
dell'Amministrazione penitenziaria, che assume  la  denominazione  di
Istituto superiore di studi penitenziari, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi; 
  a) previsione che l'Istituto superiore di  studi  penitenziari  sia
sede di indagine sulle problematiche penitenziarie; 
  b) previsione che l'Istituto abbia il  compito  di  valorizzare  le
esperienze di settore e di  elaborare  secondo  programmi  a  livello
universitario, integrati  da  materie  professionali,  da  ricerca  e
l'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria; 
  c) previsione che l'Istituto sviluppi le metodologie e i modelli di
organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati; 
  d)  previsione  che  l'Istituto   provveda   alla   formazione   ed
all'aggiornamento   dei   quadri    direttivi    dell'Amministrazione
penitenziaria; 
  e) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'Istituto,
prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una  per  i  corsi  di
specializzazione, ed  una  per  i  corsi  di  formazione  dei  quadri
direttivi dell'amministrazione penitenziaria; 
  f)  previsione  che  i  corsi   si   svolgano   secondo   programmi
universitari integrati da materie  professionali,  secondo  piani  di
studio e programmi  di  ciascuna  materia  stabili  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  il  Ministro  di
grazia e giustizia; 
  g) previsione di un concorso riservato per l'accesso  al  corso  di
formazione  di  cui  alla  lettera  h)  per  la  nomina  a  direttore
penitenziario, nel limite di  un  terzo  dei  posti  disponibili  del
relativo ruolo, al quale possa partecipare il personale penitenziario
di concetto, compreso quello appartenente al  ruolo  degli  Ispettori
della polizia penitenziaria, che non abbia superato i  quaranta  anni
di eta' e sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; 
  h) previsione che il  corso  di  formazione  per  i  vincitori  del
concorso riservato  al  personale  di  concetto  dell'amministrazione
penitenziaria, di cui alla lettera g) abbia durata biennale  che  gli
allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano  di  studio
siano ammessi a sostenere l'esame finale dinanzi ad  una  commissione
composta da docenti delle materie  universitarie  e  professionali  e
presieduta   dal   preside   della   facolta'    di    giurisprudenza
dell'universita' di  Roma  o  da  un  docente  universitario  da  lui
delegato, che la commissione sia nominata annualmente con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  il  Ministro  di
grazia e giustizia; 
  i) previsione di un corso di formazione  avente  durata  semestrale
per i vincitori del concorso  pubblico  per  la  nomina  a  direttore
penitenziario.