Art. 18. 
(Disposizioni relative all'obbligo di residenza e casi di  permanenza
                   in caserma o di reperibilita') 
  1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria  deve  risiedere
nel comune di cui ha sede l'ufficio o il reparto cui e' destinato. 
  2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti
ragioni, puo' autorizzare il dipendente che  ne  faccia  richiesta  a
risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e  regolare
adempimento di ogni suo altro dovere. 
  3.   Dell'eventuale   diniego   e'   data   comunicazione   scritta
all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato. 
  4. Il personale del Corpo ha facolta'  di  pernottare  in  caserma,
compatibilmente con le disponibilita' di locali. 
  5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore
dell'istituto puo' disporre, con provvedimento motivato,  sentito  il
comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di
esso permanga in caserma o assicuri  la  reperibilita'  per  l'intera
durata dell'esigenza. 
  6.  Il  comandante  del  reparto   ha   l'obbligo   di   alloggiare
nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito. 
  7. Il comandante del reparto che non  usufruisce  dell'alloggio  di
servizio deve assicurare la reperibilita'.