Art. 18. (Disposizioni relative all'obbligo di residenza e casi di permanenza in caserma o di reperibilita') 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune di cui ha sede l'ufficio o il reparto cui e' destinato. 2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni, puo' autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni suo altro dovere. 3. Dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato. 4. Il personale del Corpo ha facolta' di pernottare in caserma, compatibilmente con le disponibilita' di locali. 5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore dell'istituto puo' disporre, con provvedimento motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilita' per l'intera durata dell'esigenza. 6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito. 7. Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilita'.