Art. 19. 
(Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali) 
  1.  Gli  appartenenti  al  Corpo  di  Polizia  penitenziaria  hanno
l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali. 
  2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo  di
polizia penitenziaria  non  possono  assumere  comportamenti  che  ne
compromettano l'assoluta imparzialita'. 
  3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al
Corpo di Polizia  penitenziaria  sono  tenuti  ad  evitare  qualsiasi
riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato. 
  4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria  non  possono
svolgere attivita' politica all'interno delle carceri. 
  5. Il personale degli istituti di prevenzione e di pena puo' tenere
riunioni sindacali anche in uniforme fuori dell'orario di servizio: 
  a) in locali dell'Amministrazione che ne  stabilisce  le  modalita'
d'uso; 
  b) in locali aperti al pubblico; 
  6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti
individuali di dieci ore  annue,  per  le  quali  e'  corrisposta  la
normale retribuzione. 
  7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato  preavviso  di
almeno tre giorni al direttore dell'Istituto. 
  8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due  ore
e la partecipazione del  personale  deve  essere  concordata  con  il
direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto. 
  9. La partecipazione del personale alle riunioni  e'  in  ogni  cso
subordinata  alla  assenza  di  eccezionali,  indilazionabili  e  non
previste esigenze di servizio. 
 10. Le riunioni sono indette singolarmente  o  congiuntamente  dalle
organizzazioni sindacali. 
 11. Previo  avviso,  alle  riunioni  possono  partecipare  dirigenti
esterni delle organizzazioni sindacali. 
 12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si
applicano le norme previste per gli  impiegati  civili  dello  Stato,
nonche' quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14. 
 13. Il  personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  non  puo'
esercitare il diritto di sciopero ne' azioni sostitutive di esso che,
effettuate  durante  in  servizio   di   sicurezza   degli   istituti
penitenziari. 
 14. Sono disciplinate con decreto del Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sulla  base  di
accordi stipulati tra una delegazione composta dal  Ministro  per  la
funzione  pubblica,  che  la  presiede,  dal  Ministro  di  grazia  e
giustizia e dal Ministro del Tesoro o  dai  Sottosegretari  di  Stato
rispettivamente delegati, e  i  rappresentanti  delle  organizzazioni
sindacali nazionale maggiormente  rappresentative  del  personale  le
seguenti materie: 
  a) il trattamento economico; 
  b) l'orario di lavoro,  i  permessi,  le  ferie,  i  congedi  e  le
aspettative; 
  c) i trattamenti economici  di  missione,  di  trasferimento  e  di
lavoro straordinario; 
  d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro,  i  turni  di
servizio e le altre misure  volte  a  migliorare  l'efficienza  e  la
sicurezza degli istituti; 
  e) i  criteri  di  massima  per  la  formazione  e  l'aggiornamento
professionale; 
  f) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale; 
  g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche; 
  h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla
gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per  il
personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo  41.
15. Nell'ambito e nei  limiti  fissati  dalla  disciplina  emanata  a
seguito degli accordi di cui  al  comma  14,  sono  adottati  accordi
decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal  Ministro  di
grazia e giustizia e da un sottosegretario, delegato e  composta  dal
direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, o  da  un  suo
delegato, e  da  rappresentanti  dei  titolari  degli  uffici,  degli
istituti, e dei servizi interessati e una  delegazione  composta  dai
rappresentanti delle  organizzazioni  sindacali  rappresentative  del
personale. Tali  accordi  decentrati  riguardano  in  particolare  le
modalita' ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 14.