Art. 24. (Giurisdizione) 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorita' giudiziaria ordinaria. 2. I procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia dinanzi agli organi giurisdizionali militari proseguono dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria competente per territorio e per materia.