Art. 25. 
(Ruolo ad esaurimento degli  ufficiali  del  Corpo  degli  agenti  di
                              custodia) 
  1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella  Gazzetta
Ufficiale gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia,  compresi
quelli del ruolo istituito ai sensi dell'articolo 4-ter  del  decreto
legge 28 agosto 1987, n. 356,  convertito,  con  modificazioni  della
legge 27 ottobre  1987,  n.  436  sono  inquadrati  in  un  ruolo  ad
esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in
precedenza vigenti. 
  2. Gli ufficiali inquadrati nel  ruolo  ad  esaurimento  conseguono
l'avanzamento al grado superiore a ruolo  aperto.  Le  promozioni  al
grado superiore sono conferite nel rispetto  dei  periodi  minimi  di
permanenza  nei  singoli  gradi  e  degli  altri  requisiti  previsti
dall'articolo 26 del  decreto  legislativo  lungotenziale  21  agosto
1945, n. 508, come sostituito dall'articolo 3 della  legge  4  agosto
1971, n. 607. 
  3. Gli ufficiali  gia'  ritenuti  idonei  all'avanzamento,  ma  non
promossi per mancanza di posti in organico, conseguono la  promozione
al grado superiore ai soli fini giuridici, con decorrenza dalla  data
della relativa valutazione. 
  4. La promozione  al  grado  superiore  a  quello  apicale  di  cui
all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607,  e'  conferita  con
riferimento  alla  progressione  dei  gradi  e  delle  corrispondenti
qualifiche di cui alla tabella annessa alla legge 1o aprile 1981,  n.
121, e successive modificazioni e integrazioni, computando,  ai  fini
dell'anzianita', anche  con  ricostruzione  della  carriera,  periodi
triennali decorrenti dalla  data  dell'ultima  promozione  nel  Corpo
degli agenti di custodia. 
  5. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento si applicano altresi' le
norme sullo stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile
1954, n. 113, e successive  modificazioni.  Ad  essi  sono  estesi  i
benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi  delle  altre
forze di polizia. Gli ufficiali del ruolo ad  esaurimento  conservano
la sede di servizio e nei loro confronti si applicano le disposizioni
di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 
1543. 
  6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono  le  funzioni  e
gli   obblighi   dei   funzionari   direttivi   o    dei    dirigenti
dell'Amministrazione  penitenziaria  e  possono  essere  preposti,  a
domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici,  del  servizio
di  traduzione  dei  detenuti  ed  internati  e   del   servizio   di
piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di cura,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento  di  servizio  di  cui
all'articolo 29, nonche'  dei  servizi  di  amministrazione.  Possono
altresi' essere preposti a domanda, alla direzione degli  istituti  e
servizi  dell'Amministrazione  penitenziaria,  sempre  che  siano  in
possesso  dei  requisiti  previsti  dalle  leggi   vigenti   per   il
corrispondente profilo professionale. 
  7. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, che cessino  a  domanda
del servizio entro cinque anni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge,  e'  concesso,  sia  ai  fini  del  compimento  della
anzianita' necessaria per conseguire il  diritto  a  pensione  ed  il
trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo
dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981,  n.  121,  e  successive
modificazioni, sia  ai  fini  della  liquidazione  della  pensione  e
dell'indennita' di buonuscita, un aumento di servizio di sette  anni.
Il periodo eventualmente eccedente  e'  valutato  per  l'attribuzione
delle successive classi di stipendio. 
  8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore, della presente legge, un decreto  legislativo  per
disciplinare  il  passaggio  ad  altri  ruoli  degli  ufficiali   del
disciolto Corpo  degli  agenti  di  custodia,  con  l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il  passaggio,
conservando le posizioni  giuridiche  ed  economiche  conseguite,  in
altre forze armate dello Stato  o  in  altre  forze  di  polizia,  da
individuarsi secondo modalita' e criteri determinati con decreto  del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri
interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del
personale delle amministrazioni riceventi; 
  b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il  passaggio,
conservando le posizioni  giuridiche  ed  economiche  conseguite,  ai
ruoli del personale dell'Amministrazione  penitenziaria  o  di  altre
pubbliche  amministrazioni,  mantenendo  la  qualifica  funzionale  o
dirigenziale  rivestita   nell'amministrazione   di   provenienza   e
salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai
ruoli delle amministrazioni riceventi; 
  c)  stabilire,  nei  casi  di  cui  alle  lettere  a)  e   b),   la
corrispondenza fra il grado rivestito e  la  qualifica  da  assumere,
tenuto conto della anzianita' gia' maturata nel grado militare. 
 
          Note all'art. 25, commi 1, 2, 4, 5 e 7:
            -  Il testo vigente dell'art. 4-ter del D.L. n. 356/1987,
          convertito con modificazioni dalla legge n.  436/1987  (per
          l'argomento  del  decreto  e della legge di conversione, v.
          nella nota all'art. 11, comma 3) e' il seguente:
            "Art.  4-ter  (Ufficiali distaccati al Corpo degli agenti
          di custodia.  Istituzione del ruolo ad esaurimento).  -  1.
          Gli  ufficiali  distaccati  da  almeno cinque anni al Corpo
          degli agenti di custodia  ai  sensi  dell'articolo  41  del
          decreto  legislativo  lungotenziale 21 agosto 1945, n. 508,
          come modificato dall'articolo 26  del  decreto  legislativo
          del  Capo  provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e
          dell'articolo unico della legge 25  giugno  1956,  n.  703,
          soon  iscritti,  a  domanda,  con il grado rivestito, in un
          ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti
          di  custodia  istituto  ai sensi della legge di conversione
          del presente decreto con effetto dal 1o gennaio 1988.
            2.  Essi  conseguono l'avanzamento a ruolo aperto fino al
          grado di tenente colonello nell'osservanza dei  criteri  di
          cui alla legge 4 agosto 1971, n. 607.
            3. Il servizio prestato nel Corpo della data del distacco
          fino alla data di iscrizione nel ruolo  ad  esaurimento  e'
          computato a tutto gli effetti.
            4.  Agli  ufficiali nel ruolo ad esaurimento si applicano
          tutte le norme previste per gli ufficiali del  Corpo  degli
          agenti di custodia".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  26  del  D. Lgs.Lgt. n.
          508/1945 (Modificazioni  all'ordinamento  del  Corpo  degli
          agenti   di   custodia   delle  carceri),  come  sostituito
          dall'art.   3   della   legge   n.   607/1971    (Revisione
          dell'organico  degli  ufficiali,  dei  sottufficiali, degli
          appuntati e guardie del Corpo degli agenti  di  custodia  e
          istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per
          mansioni di ufficio) e' il seguente:
            "Art.   3.  La  promozione  al  grado  di  colonnello  e'
          conferita  a   scelta   fra   gli   ufficiali   del   grado
          immediatamente  inferiore  che  abbiano  una  anzianita' di
          grado di almeno  quattro  anni  e  che  abbiano  conseguito
          nell'ultimo   biennio   la  classifica  di  ottimo,  previa
          designazione da parte  di  una  commissione  presiduta  dal
          Ministro  di  grazia  e  giustizia,  o  per sua delega, dal
          Sottosegretario di Stato per grazia e giustizia e  composta
          dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di
          pena, da un ufficiale generale dell'Arma  dei  carabinieri,
          designato  dal  Ministero  per  la  difesa, e dai direttori
          degli uffici 1a e  2a  della  Direzione  generale  per  gli
          istituti di prevenzione e di pena.
            Le   promozioni  al  grado  di  tenente  colonnello  sono
          conferite per anzianita' e merito  tra  gli  ufficiali  del
          grado  inferiore  che  abbiano  un'anzianita'  di  grado di
          almeno  tre  anni  e  che  abbiano  conseguito  nell'ultimo
          biennio la classifica di ottimo.
            Le  promozioni  al  grado  di  maggiore  sono conferite a
          scelta tra gli ufficiali del grado inferiore,  che  abbiano
          una  anzianita'  di  grado  di  almeno  quattro  anni e che
          abbiano conseguito nell'ultimo  biennio  la  classifica  di
          ottimo.
            Le  promozioni  al  grado  di capitano sono conferite per
          anzianita' e merito tra gli ufficiali del  grado  inferiore
          che  abbiano una anzianita' di almeno cinque anni nei gradi
          di ufficiale subalterno ed abbiano  conseguito  nell'ultimo
          biennio la classifica di ottimo.
            Le  promozioni  al  grado  di  tenente  sono conferite ai
          sottotenenti per anzianita' e  merito  con  decorrenza  dal
          compimento di due anni di permanenza nel grado.
            L'ufficiale,  non  designato  per la promozione, non puo'
          essere ripereso  in  esame  dalla  commissione  se  non  e'
          trascorso  un  anno  dalla precedente mancata designazione.
          Tale  norma  si  applica  anche  per   la   promozione   da
          sottotenente a tenente.
            Le  promozioni  ai gradi inferiori a quello di colonnello
          sono  conferite  su   designazione   di   una   commissione
          presieduta  dal  Ministro per la grazia e giustizia, o, per
          sua delega, dal Sottosegretario di  Stato  e  composta  dal
          direttore  generale  per  gli  istituti di prevenzione e di
          pena,  dal  direttore  dell'ufficio  2o   della   Direzione
          generale  per  gli istituti di prevenzione e di pena, da un
          ispettore generale del ruolo amministrativo degli  istituti
          di  prevenzione  e di pena e dall'ufficiale del Corpo degli
          agenti di custodia piu' elevato, in grado, o a  parita'  di
          grado, dal piu' anziano.
            Le  funzioni  di  segretario  delle commissioni di cui al
          presente articolo sono esercitate  da  un  impiegato  della
          carriera  direttiva del ruolo amministrativo degli istituti
          di prevenzione e pena  avente  qualifica  non  superiore  a
          quella  di  direttore  o  da  un  ufficiale del Corpo degli
          agenti di custodia di  grado  non  superiore  a  quello  di
          maggiore".
            -  L'art.  1  della legge n. 607/1971 (per l'argomento di
          detta legge v.  note al  comma  2  del  presente  articolo)
          concerne  l'organico  del  ruolo  degli Ufficiali del Corpo
          degli agenti di  custodia,  distinto  secondo  i  gradi  di
          colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente
          e  sottotenente.  Tale  organico  e'  stato   numericamente
          modificato   dall'art.   2  D.L.  n.  356/1987,  conv.  con
          modificazioni nella legge n. 436/1987 (per l'argomento  del
          decreto, v. nella nota all'art. 11 comma 3).
            Il  testo  vigente  della  tabella  annessa alla legge n.
          121/1981 (per l'argomento di  detta  legge  v.  nella  nota
          all'art. 5 comma 3), sostituita dall'articolo 9 della legge
          n. 569/1982, e' il seguente:
     "TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI
  APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE
                        ALTRE FORZE DI POLIZIA
=====================================================================
  Gradi e qualifiche       Qualifiche nuovo      Gradi del personale
secondo il precedente     ordinamento della      delle altre forze
ordinamento degli ap-     della polizia di            di polizia
 partenenti al Corpo         di Stato
delle guardie di pub-
  blica sicurezza ai
ruoli del Gruppo polizia
    femminile e dei
   funzionari civili
 di pubblica sicurezza
--------------------------------------------------------------------
Guardia di pubblica
 sicurezza...........    Agente 1a qualifica    Carabiniere
Guardia..............    Agente 2a qualifica    Carabiniere scelto
Appuntati............    Assistente qualifica
                          iniziale
                         Assistente 2a
                          qualifica             Appuntato
                                                Appuntato con oltre
                                                 24 anni di servizio
                                                 o 10 anni di
                                                 anzianita' nel
                                                 grado
Vice brigadiere......    Sovrintendente
                          qualifica iniziale    Vice brigadiere
Brigadiere...........    Sovrintendente 2a
                          qualifica             Brigadiere
Maresciallo di
 terza classe........    Sovrintendente 3a      Maresciallo
                          qualifica              ordinario
Maresciallo di
 seconda classe......                           Maresciallo
                                                 capo
Maresciallo di
 prima classe........    Sovrintendente         Maresciallo
                          qualifica finale       maggiore
Maresciallo di
 prima classe scelto.                           Maresciallo
                                                 maggiore
                                                 aiutante
Commissario - Ispettrice
 di polizia femminile    Commissario 1a
                          qualifica             Tenente
 (gia' VII livello,
 articolo 4, legge
 11 luglio 1980,         Commissario 2a
 n. 312).............     qualifica             Capitano
Commissario capo -
 Ispettrice superiore    Commissario 3a
                          qualifica             Maggiore
 (gia' VIII livello
  con piu' di quattro
  anni e mezzo di
  servizio)
Vice questore aggiunto -
 Ispettrice capo
 aggiunta............    Commissario 4a         Tenente
                          qualifica              colonnello
 (gia' VIII livello
  con almeno 9 anni e
  mezzo di servizio)
Primo dirigente di
 pubblica sicurezza..    Primo dirigente        Colonello
Dirigente superiore di
 pubblica sicurezza..    Dirigente superiore    Generale di
                                                 brigata
Dirigente generale di
 pubblica sicurezza..    Dirigente generale     Generale di
                                                 divisione
            Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli
          ispettori, in quanto non vi e' corrispondenza con i gradi e
          le qualifiche del precedente ordinamento della pubblica
          sicurezza ne' con i gradi del personale delle altre forze
          di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di polizia
          femminile l'equiparazione ai sensi dell'articolo 36 e' la
          seguente:
            Assistente (gia' VI livello, fino a 13 anni di servizio):
          3a qualifica ruolo ispettori;
            Assistente principale (gia' VI livello, fino a 13 anni di
          servizio):  3a qualifica ruolo ispettori;
            Assistente  capo  (gia'  VII  livello, con almeno 13 anni
          compiuti di servizio): 4a qualifica ruolo ispettori".
            -  La  legge  n.  113/1954 reca lo "Stato degli ufficiali
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". Il  titolo
          IV di detta legge tratta, degli "Ufficiali in congedo".
            - Per l'argomento della legge n. 1543/1963 e per il testo
          dell'art.  6, primo comma, v. nella nota all'art. 14  comma
          2.
            - Il testo vigente dei commi ventiduesimo e ventitreesimo
          della legge n. 121/1981 (per l'argomento di detta legge  v.
          nella nota all'art. 5 comma 3) e' il seguente:
            "Ai  funzionari  del  ruolo  dei  Commissari  che abbiano
          prestato servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito
          il trattamento economico spettante al primo dirigente.
            Ai  funzionari  del  ruolo  dei  Commissari  e  ai  primi
          dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito  per
          25  anni,  e' attribuito il trattamento economico spettante
          al dirigente superiore".