Art. 27. (Facolta' di transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria) 1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge che non intendono fare parte del Corpo di Polizia, penitenziaria sono inquadrate, a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale anche in soprannumero salvaguardando il maturato economico e l'anzianita' di servizio gia' posseduta. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale che risulti in soprannumero nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, puo' essere utilizzato nell'Amministrazione giudiziaria. 2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande.