Art. 29. 
                      (Regolamento di servizio) 
  1. Il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e'
emanato entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  del
tesoro, della difesa, della pubblica istruzione  e  per  la  funzione
pubblica, sentiti i rappresentanti  sindacali  di  cui  al  comma  14
dell'articolo 19. 
  2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della
presente legge e quella di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di
servizio, si applicano, per quanto non previsto dalla presente  legge
e se compatibili con essa: 
  a) le disposizioni del regolamento per il  Corpo  degli  agenti  di
custodia approvato con regio decreto 30 dicembre  1937,  n.  2584,  e
successive   modificazioni,   quelle    del    decreto    legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e  successive  modificazioni,
fatta eccezione per la disposizione di cui al numero 9) dell'articolo
4, nonche' quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e  successive
modificazioni; 
  b) le disposizioni relative al soppresso  ruolo  delle  vigilatrici
penitenziarie. 
  3. Nelle disposizioni di cui al comma 2, i gradi  e  le  qualifiche
relativi al personale  di  cui  al  predetto  comma  2  si  intendono
sostituiti con le corrispondenti qualifiche di  cui  alla  tabella  A
allegata alla presente legge. 
 
          Nota all'art. 29, comma 2:
            -  Per  l'argomento  del R.D. n. 2584/1937, v. nella nota
          all'art. 26, comma 10.
            -  Per  l'argomento del D. Lgs.Lgt. n. 508/1945, v. nella
          nota all'art.  25, comma 2.
            La  disposizione  di cui al n. 9) dell'art. 4 del D. Lgs.
          Lgt. n.  508/1945 riguarda il requisito dell'appartenenza a
          famiglia  di  buona  reputazione  per l'ammissione al Corpo
          degli agenti di custodia.
            -  La  Legge  n.  173/1963  reca  lo "Stato giuridico dei
          sottufficiali e dei militari  di  truppa  del  Corpo  degli
          agenti di custodia".