Art. 3. 
         (Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria) 
  1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: 
  a) centri di reclutamento; 
  b) scuole ed istituti di istruzione; 
  c) magazzini per il  vestiario,  per  l'equipaggiamento  e  per  il
casermaggio. 
  2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo  di  polizia
penitenziaria dispone di un servizio  navale  e  di  un  servizio  di
trasporto terrestre, organizzati  secondo  le  modalita'  di  cui  al
regolamento di servizio. 
  3. Il  Corpo  di  polizia  penitenziaria  puo'  svolgere  attivita'
sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.