Art. 3. (Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria) 1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) centri di reclutamento; b) scuole ed istituti di istruzione; c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio. 2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio. 3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.