Art. 30. 
  (Istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) 
  1. Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia e' istituito  il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il  quale  provvede,
secondo le direttive e gli ordini del Ministro di grazia e giustizia: 
  a) all'attuazione della  politica  dell'ordine  e  della  sicurezza
degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei  detenuti
e degli internati, nonche' dei  condannati  ed  internati  ammessi  a
fruire delle misure alternative alla detenzione; 
  b)  al  coordinamento  tecnico-operativo   e   alla   direzione   e
amministrazione del personale penitenziario, nonche' al coordinamento
tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori  esterni
dell'Amministrazione; 
  c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le  esigenze
generali del Dipartimento medesimo. 
  2.   Al   Dipartimento   e'   preposto   il   direttore    generale
dell'Amministrazione  penitenziaria,  scelto  tra  i  magistrati   di
Cassazione  con  funzioni  direttive  superiori  o  tra  i  dirigenti
generali di pari qualifica, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro di grazia e giustizia. 
  3.  Al  Dipartimento  e'  assegnato  un  vice  direttore  generale,
nominato  dal  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  su  proposta  del
direttore  generale   dell'Amministrazione   penitenziaria,   tra   i
magistrati  di  Cassazione  o   tra   i   dirigenti   generali,   per
l'espletamento delle funzioni vicarie. 
  4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi      per      l'organizzazione      del      Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, secondo  i  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
  a) verifica delle attribuzioni che, per specifiche ragioni,  devono
essere affidate agli organi centrali  e  decentramento  delle  altre,
secondo le modalita' previste dall'articolo  32,  nonche'  attraverso
l'organizzazione in settori operativi, determinati  con  decreto  del
Ministro di grazia e giustizia, degli istituti di  prevenzione  e  di
pena,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  dotazione  dei   mezzi
materiali e strumentali e la gestione del personale  e  dei  servizi;
disciplina  della  gestione  a  livello  decentrato;  disciplina  dei
rapporti con gli enti locali, le  regioni  e  il  Servizio  sanitario
nazionale; disciplina relativa  ai  settori  della  documentazione  e
dello studio; disciplina della formazione  e  dell'aggiornamento  del
personale penitenziario; 
  b) determinazione, con decreto del Ministro di grazia e  giustizia,
degli uffici centrali del Dipartimento secondo modelli che assicurino
ad  ogni  organismo  omogeneita'  di  attribuzioni,  con  particolare
riferimento all'istituzine di un ufficio unico per  il  personale,  e
con  il  riconoscimento  di  autonomia  organizzativa  e   funzionale
adeguata alle aree specifiche di intervento; 
  c) analisi  delle  funzioni  dirigenziali  (attive,  ispettive,  di
consulenza e di studio) e previsione della loro attribuzione,  in  un
quadro complessivo di pari dignita', a dirigenti amministrativi  e  a
magistrati, con la  previsione,  per  i  primi,  della  qualifica  di
dirigente generale;  conseguente  individuazione  degli  incarichi  e
previsione dei ruoli afferenti alle nuove professionalita'  poste  in
evidenza dall'analisi delle funzioni; 
  d) previsione dell'attribuzione a magistrati degli incarichi per  i
quali appaia opportuno utilizzare la loro particolare  formazione  ed
esperienza,  tenuto  conto  della  natura  intrinseca   di   ciascuna
attivita'  ovvero  della  diretta  connessione   della   stessa   con
l'esercizio della giurisdizione e con l'ordine giudiziario; 
  e) disciplina degli incarichi ministeriali e delle  condizioni  per
il conferimento, anche mediante determinazione della  loro  durata  e
dei limiti di permanenza al Dipartimento. 
  5. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al  comma  4,
alla direzione degli  uffici  del  Dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria possono essere nominati magistrati  con  qualifica  non
inferiore  a  magistrato  di  tribunale  o  funzionari  dirigenti   o
appartenenti   all'ex   carriera    direttiva    dell'Amministrazione
penitenziaria. Le funzioni dei primi  dirigenti  dell'Amministrazione
penitenziaria previste dalle vigenti disposizioni sono, a  tal  fine,
integrate con la funzione di direttore di  ufficio  del  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria. La valutazione per le nomine deve
tener conto  della  qualita'  del  servizio  prestato  in  precedenti
esperienze  penitenziarie  per  almeno  tre   anni,   nonche'   della
preparazione professionale acquista. 
  6.  E'  soppressa  la  Direzione  generale  per  gli  istituti   di
prevenzione e di pena.