Art. 33. 
               (Personale dei provveditorati regionali) 
  1. A ciascun provveditorato  regionale  e'  preposto  un  dirigente
superiore amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena  con
funzioni di provveditore regionale,  dipendente  gerarchicamente  dal
direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.