Art. 34. 
            (Revisione degli organici del personale della 
                    Amministrazione penitenziaria) 
  1. Gli organici dei dirigenti superiori e dei primi  dirigenti  del
ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione  e  di  pena  sono
aumentati ciascuno di 8 unita'; gli organici dei dirigenti  superiori
e  dei  primi  dirigenti  di  servizio  sociale  degli  istituti   di
prevenzione e di pena sono aumentati, rispettivamente, di 4  e  di  2
unita'. 
  2.  La  dotazione  organica  dei  direttori   degli   istituti   di
prevenzione e di pena, prevista dal decreto-legge 14 aprile 1978,  n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10  giugno  1978,  n.
271, da ultimo modificata dal decreto-legge 28 agosto 1987,  n.  356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987,  n.  436,
e' incrementata di 18 unita'. 
  3.  La  dotazione  organica  dei  direttori  di  servizio  sociale,
prevista dalla tabella allegata alla legge 16 luglio 1962,  n.  1085,
sostituita dalla tabella B allegata alla legge  26  luglio  1975,  n.
354,  e  modificata  dal  decreto-legge  28  agosto  1987,  n.   356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987,  n.  436,
e' incrementata di 3 unita'. 
  4. Le dotazioni  organiche  degli  educatori  per  adulti  e  degli
assistenti sociali per adulti degli  istituti  di  prevenzione  e  di
pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 giugno  1978,  n.  271,  da  ultimo
modificate dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono incrementate
ciascuna di 23 unita'. 
  5.  Le  dotazioni  organiche  del  personale  di  ragioneria,   del
personale tecnico e dei coadiutori degli istituti di prevenzione e di
pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271,  e  successive
modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di 40, di 16 e  di
70 unita'. 
  6. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione
e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 275, da ultimo modificata dalla legge 18 marzo 1989, n. 108,
e' incrementata di 28 unita'. 
 
          Note all'art. 34, comma 2, 3, 4, 5 e 6:
            -  Il  D.L.  n.  111/1978 (convertito, con modificazioni,
          della  legge  n.   271/1978,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale   n.   163   del   14   giugno   1978),  concerne
          "Provvedimenti   urgenti   per   l'amministrazione    della
          giustizia".
            Per  l'argomento  del  D.L.  n.  356/1987, della legge n.
          436/1987 e per la pubblicazione del  testo  coordinato,  v.
          nella nota all'art. 11 comma 3.
            -   La   Legge   16   luglio   1962,  n.  1085,  concerne
          l'"Ordinamento  degli  uffici   di   servizio   sociali   e
          istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio",
          e la tabella ad essa allegata riguarda l'organico dei ruoli
          del personale di servizio sociale.
            La  tabella  B  allegata  alla  legge  n.  354/1975  (per
          l'argomento della legge v. nelle note all'art. 5  comma  1)
          riguarda  il "Ruolo organico della carriera direttiva degli
          assistenti sociali".
            Per  l'argomento  del  D.L. n. 356/1987 e per la legge n.
          436/1987,  di  conversione,  con  modificazioni,  di  detto
          decreto, v. nella nota all'art. 11 comma 3.
            -  Per l'argomento del D.L. n. 111/1978 e per la legge n.
          271/1978,  di  conversione,  con  modificazioni,  di  detto
          decreto, v. nota al comma 2 del presente articolo.
            Per  l'argomento  del  D.L. n. 356/1987 e per la legge n.
          436/1987  di  conversione,  con  modificazioni,  di   detto
          decreto, v. nota all'art. 11 comma 3.
            -  Per l'argomento del D.L. n. 111/1978 e per la legge n.
          271/1978,  di  conversione  con  modificazioni,  di   detto
          decreto, v. nella nota al comma 2 del presente articolo.
            -  Il  D.P.R.  n. 275/1971, concerne "Revisione dei ruoli
          organici del personale degli istituti di prevenzione  e  di
          pena del Ministero di grazia e giustizia".
            La  legge  n. 108/1989 concerne "Revisione degli organici
          del personale di custodia degli istituti di  prevenzione  e
          pena".