Art. 37. 
                (Competenza del funzionario delegato) 
  1. A parziale modifica del primo comma dell'articolo 3 della  legge
21  dicembre  1977,  n.  967,  e  dell'articolo  1,  comma   3,   del
decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla  legge  6  marzo
1987, n. 64, il limite di spesa previsto per il funzionario  delegato
e' elevato a lire 200 milioni. 
 
          Note all'art. 37:
            -  Il  testo  del  primo comma dell'art. 3 della legge n.
          967/1977  (Procedure  eccezionali  per  lavori  urgenti  ed
          indifferibili   negli  istituti  penitenziari),  che  viene
          parzialmente  modificato  dall'articolo  3  della  presente
          legge, e' il seguente:
            "I  lavori  di cui all'articolo 1 possono essere eseguiti
          dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino
          ad  un  importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa
          privata e licitazione privata rispettivamente  per  importi
          fino a 300 e fino a 500 milioni".
            -  Il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 1/1987 (in Gazzetta
          Ufficiale n.  3, del 5 gennaio 1987), recante "Proroga  dei
          termini   in  materia  di  opere  e  servizi  pubblici,  di
          protezione  civile  e   servizio   antincendi   in   taluni
          aeroporti",  convertito  dalla legge n. 64/1987 (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1987), che viene
          parzialmente   modificato  dal  presente  articolo,  e'  il
          seguente:
            "3. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977,
          n.  967,  concernente  procedure  eccezionali  per   lavori
          urgenti   ed  indifferibili  negli  istituti  penitenziari,
          modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981,  n.
          119, e con leggi 25 gennaio 1983, n. 14, e 2 marzo 1985, n.
          55, e' prorogato fino al 31 dicembre 1988. Per l'esecuzione
          in  economia  degli  interventi di edilizia penitenziaria e
          per l'acquisizione di beni e servizi  di  competenza  della
          Direzione  generale  per gli istituti di prevenzione e pena
          del Ministero di grazia e giustizia,  il  limite  di  spesa
          previsto  per il funzionario delegato e' elevato a lire 100
          milioni".