Art. 38. 
             (Controllo successivo della Corte dei conti 
            sugli atti dell'Amministrazione penitenziaria) 
  1. La Corte dei conti esercita il controllo successivo  sugli  atti
degli   istituti,   uffici   e   serivizi   centrali   e   periferici
dell'Amministrazione penitenziaria.