Art. 39. 
                   (Assunzione di primi dirigenti) 
  1. Relativamente agli aumenti degli organici dei dirigenti  di  cui
al comma 1 dell'articolo 34, la nomina a primo  dirigente  nel  ruolo
amministrativo ed in quello di  servizio  sociale  del  Ministero  di
grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione  penitenziaria
e' attribuita, nella misura del 50 per cento, mediante scrutinio  per
merito comparativo,  al  personale  del  ruolo  amministrativo  e  al
personale del ruolo di servizio sociale della ex  carriera  direttiva
che, alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  abbia
maturato almeno 9 anni di effettivo servizio e rivesta  la  qualifica
del IX livello funzionale.