Art. 39. (Assunzione di primi dirigenti) 1. Relativamente agli aumenti degli organici dei dirigenti di cui al comma 1 dell'articolo 34, la nomina a primo dirigente nel ruolo amministrativo ed in quello di servizio sociale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' attribuita, nella misura del 50 per cento, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale del ruolo amministrativo e al personale del ruolo di servizio sociale della ex carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno 9 anni di effettivo servizio e rivesta la qualifica del IX livello funzionale.