Art. 4. 
                              (Organici) 
  1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria  sono  stabiliti
dalla tabella A allegata alla presente legge.  Alla  copertura  degli
organici si provvede, per gli anni 1990,  1991  e  1992,  secondo  il
piano di assunzioni del personale risultante dalla tabella B allegata
alla presente legge. Per il completamento del  contingente  stabilito
dalla predetta tabella A, si provvede secondo il piano di  assunzioni
straordinarie per gli anni 1993, 1994 e 1995 risultante dalla tabella
C allegata alla presente legge. 
  2. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata  in
vigore della presente legge,  e'  assunto,  da  parte  del  Corpo  di
polizia penitenziaria, il servizio di piantonamento dei  detenuti  ed
internati ricoverati in luoghi esterni di cura  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 5, secondo le  modalita'  e  i  criteri  stabiliti  con
decreto del Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno e della difesa. 
  3.  In  concomitanza  con  il  completamento  del  contingente   di
personale stabilito nella tabella A  allegata  alla  presente  legge,
anche il servizio di traduzione dei detenuti ed internati di  cui  al
comma  2  dell'articolo  5  e'   assunto   dal   Corpo   di   polizia
penitenziaria, secondo le modalita' e con  la  gradualita'  stabilite
con decreto del Ministro di grazia e giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno e della difesa.