Art. 40. 
(Trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale  dirigente   e
            direttivo dell'Amministrazione penitenziaria) 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria
e' attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al  personale
dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche  della  Polizia
        di Stato in base alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ai 
relativi decreti legislativi ed  alle  altre  norme  in  materia.  Al
medesimo personale spetta, altresi',  il  corrispondente  trattamento
economico  della  Polizia  di  Stato  se  non  inferiore   a   quello
attualmente goduto. 
  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da  emanarsi  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di
grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri   del   tesoro,
dell'interno e per la funzione  pubblica,  si  provvedera',  ai  fini
dell'attuazione del comma 1,  a  stabilire  la  comparazione  tra  le
qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato
e   le   qualifiche   del    personale    dirigente    e    direttivo
dell'Amministrazione penitenziaria. 
 
          Nota all'art. 40, comma 1:
            -  Per l'argomento della legge n. 121/1981, v. nella nota
          all'art. 5, comma 3.