Art. 41. 
                 (Ente di assistenza per il personale 
                 dell'Amministrazione penitenziaria) 
  1. Nei confronti del personale dell'Amministrazione  penitenziaria,
gli  interventi  di  protezione  sociale  di   cui   al   numero   3)
dell'articolo 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, sono assicurati attraverso l'ente di  assistenza
di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1956, n.  1214,  la  cui
denominazione e' modificata in "Ente di assistenza per  il  personale
dell'Amministrazione penitenziaria". 
  2. Al predetto ente viene conferita la  personalita'  giuridica  di
diritto pubblico. Esso ha per scopo di provvedere: 
  a) all'assistenza degli orfani del  personale  dell'Amministrazione
penitenziaria; 
  b) al conferimento di contributi scolastici e alla  concessione  di
borse di studio ai figli del personale anzidetto; 
  c) alla concessione  di  sussidi  agli  appartenenti  al  personale
dell'Amministrazione penitenziaria, alle loro vedove, ai loro  orfani
ed eccezionalmente ad altri  loro  parenti  superstiti,  in  caso  di
malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita'; 
  d) alle sale convegno, agli spacci, agli  stabilimenti  balneari  o
montani, alle colonie estive, ai centri di riposo  o  sportivi  e  ad
ogni altra iniziativa intesa a  favorire  l'elevazione  spirituale  e
culturale, la sanita' morale  e  fisica,  nonche'  il  benessere  dei
dipendenti e delle loro famiglie; 
  e) alla concessione di premi al personale che si  sia  distinto  in
servizi di eccezionale importanza. 
  3. All'ente suddetto, con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,
secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n.  1214,  sono  devoluti
gli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e  di  valori  bollati
effettuata presso gli istituti penitenziari. 
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su  proposta  del
Ministro di grazia e giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, sara' emanato il  nuovo  statuto  dell'ente,  che  stabilira'
anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi finanziari e
l'amministrazione dell'ente medesimo ed i relativi controlli. 
  5. Le gestioni, comunque esistenti presso le strutture periferiche,
relative alle mense in comune non obbligatorie, alle  sale  convegno,
agli  spacci,  ai  soggiorni  marini  e  montani,  agli  stabilimenti
balneari ed alle rappresentative sportive  e  le  gestioni  esistenti
presso l'amministrazione centrale  alimentate  con  gli  utili  delle
suddette attivita', nonche' degli aggi derivanti  dalla  vendita  dei
tabacchi e dei valori bollati, vengono estinte e le relative giacenze
sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  riassegnate
all'Ente  di  assistenza  per   il   personale   dell'Amministrazione
penitenziaria con le modalita' di cui all'articolo 2, secondo  comma,
della legge 12 ottobre 1956, n. 1214. 
  6. Alle gestioni di cui al comma 5,  operanti  fino  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, si estendono gli  effetti  di
cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 203. 
 
          Nota all'art. 41, comma 1, 3, 5 e 6:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  24, n. 3) del D.P.R. n.
          616/1977,  concernente  "Attuazione  della  delega  di  cui
          all'art.  1  della  legge  22 luglio 1975, n. 382" (recante
          "Norme sull'ordinamento regionale  e  sulla  organizzazione
          della pubblica amministrazione), e' il seguente:
            "Art.  24. (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
            1) (Omissis);
            2) (Omissis);
            3)  gli  interventi  di  protezione  sociale  prestati ad
          appartenenti alle Forze Armate dello  Stato,  all'Arma  dei
          Carabinieri,  agli  altri  Corpi  di  polizia  ed  al Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti
          ed organismi appositamente istituiti".
            -   L'art.   1  della  legge  n.  1214/1956,  concernente
          "Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli organi  degli
          appartenenti  al Corpo degli agenti di custodia", rinvia al
          D.P.R. n. 363/1953, che ha eretto detto ente di  assistenza
          in ente morale.
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  2, secondo comma, della
          legge n.  1214/1956 e' il seguente:
            "Art. 2. (Omissis).
            Gli   importi  delle  punizioni  verranno  introitati  in
          apposito capitolo  di  entrata  del  bilancio  statale  per
          essere  riassegnati  ai  sensi dell'art. 41, comma secondo,
          del regio decreto 18  novembre  1923,  n.   2440  a  favore
          dell'Ente di assistenza suddetto".
            - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 della legge n.
          203/1989, concernente "Nuove disposizioni per i servizi  di
          mensa delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge
          1o aprile 1981, n. 121", e' il seguente:
            "Art. 3. - 1. (Omissis).
            2.  E'  data  sanatoria  per le gestioni, ivi compreso il
          relativo trattamento alimentare, delle  mense  obbligatorie
          di  servizio  operanti  fino alla data di entrata in vigore
          della presente legge presso enti,  comandi,  e  reparti  di
          Polizia  di  Stato,  dell'Arma  dei carabinieri e del Corpo
          della guardia di  finanza,  in  particolari  situazioni  di
          impiego  e  ambientali diverse da quelle previste dal primo
          comma  dell'art.  3  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 11 settembre 1950, n. 807".
            - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 della legge n.
          203/1989 concernente "Nuove disposizioni per i  servizi  di
          mensa delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge
          1o aprile 1981, n. 121", e' il seguente:
            "Art. 3. - 1. (Omissis).
            2.  E'  data  sanatoria  per le gestioni, ivi compreso il
          relativo trattamento alimentare, delle  mense  obbligatorie
          di  servizio  operanti  fino alla data di entrata in vigore
          della presente legge presso enti, comandi, e reparti  della
          Polizia  di  Stato,  dell'Arma dei Carabinieri, e del Corpo
          della guardia di  finanza,  in  particolari  situazioni  di
          impiego  e  ambientali diverse da quelle previste dal primo
          comma  dell'art.  3  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 11 settembre 1950, n. 807".
            - Il testo vigente del primo comma dell'art. 3 del D.P.R.
          n.   807/1950,  concernente  "Soppressione  della   razione
          viveri  individuale  del  personale  militare  e  di quello
          appartenente   ai   Corpi   militarmente   organizzati    e
          regolamentazione   del   trattamento   vitto   delle  mense
          obbligatorie di servizio", e' il seguente:
            "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  alle  seguenti  mense  obbligatorie  di  servizio
          compete,   per  ciascuno  dei  partecipanti  effettivamente
          presenti, il controvalore della razione viveri:
            a)   mense   ufficiali,   sottufficiali,   carabinieri  e
          finanzieri costituite presso i reparti dell'Esercito e  dei
          battaglioni mobili dei Carabinieri della Guardia di Finanza
          e altri Corpi militarmente organizzati facenti parte  delle
          Forze  Armate durante la permanenza ai campi nei periodi in
          cui l'Esercito, compie grandi manovre, manovre di campagna,
          di cavalleria e di istruzione;
            b)  mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo di
          navi della Marina militare ai sensi del  regolamento  sugli
          assegni  di  imbarco,  approvato  con  il  regio decreto 15
          luglio 1938, n. 1156, e successive varianti, nonche'  mense
          ufficiali,  sottufficiali  e  finanzieri costituite a bordo
          delle unita' del Naviglio della guardia di finanza;
            c)  mense  ufficiali  e sottufficiali costituite ai sensi
          dell'art. 1 del decreto legislativo  24  ottobre  1947,  n.
          1428,  per il personale militare e civile di ruolo e non di
          ruolo e salariato in forza amministrativa agli aeroporti  e
          che  vi  presti  servizio  effettivo,  nonche' al personale
          militare che vi rechi per esplicare attivita' di volo.  Per
          il  personale  che  consumi  nella  giornata un solo pasto,
          viene corrisposto alle  mense  la  meta'  dell'importo  del
          controvalore di cui sopra".