Art. 42. (Abrogazione di norme) 1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e' abrogato l'articolo 49 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ed e' altresi' abrogata ogni altra norma che limiti o condizioni il diritto di contrarre matrimonio per il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia o che impedisca l'accesso al Corpo ai coniugati. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 130 e 183 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e sono abrogate le norme di cui al regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890, al regolamento approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, che siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Sono, altresi', abrogate tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.
Note all'art. 42, comma 1 e 2: - L'art. 49 del R.D. n. 2584/1937 (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 26, comma 10) disponeva il divieto, per gli agenti di custodia, di contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero e stabiliva che tale permesso valido per sei mesi e da chiedersi con domanda diretta al Ministero e spedita dalla direzione con il parere di questa, era concesso agli agenti di buona condotta ed era subordinato ai buoni requisiti morali della fidanzata e della sua famiglia. Per quanto concerne ulteriori disposizioni che regolavano la materia, v. la legge 23 marzo 1956, n. 185, "Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi della Guardia di Finanza, dette guardie di pubblica sicurezza, e degli agenti di custodia", nonche' l'art. 10 della legge 4 agosto 1971, n. 607 (per l'argomento di detta legge quanto stabilito nell'art. 1 delal citata legge n. 185/1956, potevano contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia dopo il compimento del venticinquesimo anno di eta'. - L'art. 130 del R.D. n. 2584/1937, dettava disposizioni in materia di durata del servizio e di libera uscita. Per quanto concerne ulteriori disposizioni che regolavano la materia, v. legge 23 marzo 1956, n. 185 "Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, e degli agenti di custodia", nonche' l'art. 10 della legge 4 agosto 1971, n. 607 (per l'argomento di detta legge v. nelle note all'art. 25 comma 2) il quale disponeva che, a modifica di quanto stabilito nell'art. 1, della citata legge n. 185/1956, potevano contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di Custodia dopo il compimento del venticinquesimo anno di eta'. - L'art. 130 del R.D. n. 2584/1937 dettava disposizioni in materia di durata del servizio e di libera uscita. - L'art. 183 del R.D. n. 2584/1937 disponeva il divieto di destinazione degli agenti a prestare servizio negli stabilimenti di qualsiasi specie esistenti nella provincia di origine e delle loro mogli. - Il R.D. n. 1890/1923 recava "Norme circa l'amministrazione delle carceri e dei riformatori e gli agenti di custodia". - Il R.D. n. 2041/1940 concerneva il "Regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena". - Il D.P.R. n. 1538/1955 disciplinava "Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena".