Art. 42. 
                        (Abrogazione di norme) 
  1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella  Gazzetta
Ufficiale e' abrogato l'articolo 49 del regolamento del  Corpo  degli
agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre  1937,  n.
2584,  ed  e'  altresi'  abrogata  ogni  altra  norma  che  limiti  o
condizioni il diritto di contrarre matrimonio per  il  personale  del
disciolto Corpo degli agenti di custodia o che impedisca l'accesso al
Corpo ai coniugati. 
  2. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogati gli articoli 130 e  183  del  regolamento  del  Corpo  degli
agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre  1937,  n.
2584, e sono abrogate le norme di cui  al  regio  decreto  28  giugno
1923, n. 1890, al regolamento approvato con regio decreto  30  luglio
1940, n. 2041, ed al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
giugno 1955, n. 1538, che siano incompatibili con le disposizioni  di
cui alla presente legge. Sono,  altresi',  abrogate  tutte  le  altre
norme incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. 
 
          Note all'art. 42, comma 1 e 2:
            -  L'art.  49  del R.D. n. 2584/1937 (per l'argomento del
          decreto v.  nelle note all'art. 26, comma 10) disponeva  il
          divieto,   per   gli   agenti  di  custodia,  di  contrarre
          matrimonio senza il permesso del Ministero e stabiliva  che
          tale  permesso  valido  per  sei  mesi  e  da chiedersi con
          domanda diretta al Ministero e spedita dalla direzione  con
          il  parere  di  questa,  era  concesso agli agenti di buona
          condotta ed era subordinato ai buoni requisiti morali della
          fidanzata e della sua famiglia.
            Per quanto concerne ulteriori disposizioni che regolavano
          la materia, v. la legge 23 marzo 1956, n. 185,  "Norme  per
          la  concessione  dell'autorizzazione a contrarre matrimonio
          ai  sottufficiali  e  militari  di  truppa  dell'Arma   dei
          Carabinieri  e  dei  Corpi  della Guardia di Finanza, dette
          guardie di pubblica sicurezza, e degli agenti di custodia",
          nonche'  l'art.  10 della legge 4 agosto 1971, n.  607 (per
          l'argomento di detta legge  quanto  stabilito  nell'art.  1
          delal   citata   legge   n.  185/1956,  potevano  contrarre
          matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati  e
          le  guardie  del  Corpo  degli  agenti  di custodia dopo il
          compimento del venticinquesimo anno di eta'.
            -  L'art. 130 del R.D. n. 2584/1937, dettava disposizioni
          in materia di durata del servizio e di libera uscita.
            Per quanto concerne ulteriori disposizioni che regolavano
          la materia, v. legge 23 marzo 1956, n. 185  "Norme  per  la
          concessione  dell'autorizzazione  a contrarre matrimonio ai
          sottufficiali  e   militari   di   truppa   dell'Arma   dei
          Carabinieri  e  dei  Corpi  della guardia di finanza, delle
          guardie di pubblica sicurezza, e degli agenti di custodia",
          nonche'  l'art.  10 della legge 4 agosto 1971, n.  607 (per
          l'argomento di detta legge v. nelle note all'art. 25  comma
          2)  il  quale disponeva che, a modifica di quanto stabilito
          nell'art.  1, della  citata  legge  n.  185/1956,  potevano
          contrarre  matrimonio  i  brigadieri, i vicebrigadieri, gli
          appuntati e le guardie del Corpo degli agenti  di  Custodia
          dopo il compimento del venticinquesimo anno di eta'.
            -  L'art.  130 del R.D. n. 2584/1937 dettava disposizioni
          in materia di durata del servizio e di libera uscita.
            -  L'art.  183 del R.D. n. 2584/1937 disponeva il divieto
          di destinazione degli  agenti  a  prestare  servizio  negli
          stabilimenti  di qualsiasi specie esistenti nella provincia
          di origine e delle loro mogli.
            -    Il   R.D.   n.   1890/1923   recava   "Norme   circa
          l'amministrazione delle carceri e  dei  riformatori  e  gli
          agenti di custodia".
            -  Il R.D. n. 2041/1940 concerneva il "Regolamento per il
          personale civile di ruolo degli Istituti di  prevenzione  e
          di pena".
            -  Il D.P.R. n. 1538/1955 disciplinava "Decentramento dei
          servizi del Ministero di grazia e giustizia  relativi  agli
          istituti di prevenzione e di pena".