Art. 43. 
                      (Disposizioni transitorie) 
  1. Nel primo anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, per lo svolgimento dei corsi per  l'assunzione  del  personale
del Corpo di polizia penitenziaria il Ministero di grazia e giustizia
e' autorizzato ad avvalersi, previ accordi  con  il  Ministero  della
difesa, anche delle strutture e dei mezzi di altre forze armate dello
Stato. 
  2. Entro se mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria,  che
si trovino impiegati in compiti diversi da quelli di cui all'articolo
5, devono essere destinati a servizi di istituto o a compiti ad  essi
direttamente connessi. 
  3.  Gli  stanziamenti  di   bilancio   previsti   per   l'esercizio
finanziario in corso per il disciolto Corpo degli agenti di  custodia
sono  destinati  alle  corrispondenti  spese  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria.