Art. 6. 
            (Personale del Corpo di polizia penitenziaria) 
  1. Il personale maschile e quello femminile del  Corpo  di  polizia
penitenziaria  espletano  i  servizi  di  istituto  con  parita'   di
attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione
di carriera. 
  2. Il personale del Corpo di polizia  penitenziaria  da  adibire  a
servizi di istituto  all'interno  delle  sezioni  deve  essere  dello
stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti. 
  3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' suddiviso nei
seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico: 
  a) ruolo degli ispettori; 
  b) ruolo dei sovrintendenti; 
  c) ruolo degli agenti e degli assistenti.