Art. 6. (Personale del Corpo di polizia penitenziaria) 1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parita' di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera. 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti. 3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico: a) ruolo degli ispettori; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli agenti e degli assistenti.