Art. 7. (Bandiere e beni del Corpo. Armamento. Uniformi) 1. Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sono stabilite le caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria. 2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al Corpo di polizia penitenziaria. 3. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformita' dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica. 4. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso.