Art. 8. 
             (Esonero dal servizio militare di leva e dai 
      richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale 
                             o parziale) 
  1. Gli appartenenti al personale effettivo  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria sono dispensati dalla chiamata alle armi  per  servizio
di leva e dai richiami  alle  armi  per  istruzione  o  mobilitazione
generale o parziale. In caso di mobilitazione  generale  o  parziale,
rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria. 
  2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi  nel  Corpo  di
polizia penitenziaria, ivi  compreso  il  periodo  di  frequenza  dei
corsi, e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi
militari di leva. Il servizio prestato  dagli  agenti  ausiliari  nel
Corpo di polizia penitenziaria e', a tutti gli effetti,  servizio  di
leva e la sua durata e' uguale alla ferma di leva per l'Esercito.