Art. 10. 
                      Pagamento dopo la revoca 
  1. Il pagamento da parte del trattario di un assegno emesso dopo la
ricezione  della  comunicazione  di  revoca  dell'autorizzazione   ad
emettere assegni, decorsi i termini di cui al comma  4  dell'articolo
9, produce tutti gli effetti di una nuova autorizzazione. 
  2. E' vietato in ogni caso il  pagamento  da  parte  del  trattario
degli assegni emessi prima della scadenza del termine  stabilito  dal
comma 4 dell'articolo 9; il pagamento effettuato  in  violazione  del
divieto produce  gli  effetti  previsti  dal  comma  5  dello  stesso
articolo 9.