Art. 12. Disposizioni abrogate 1. Sono abrogati gli articoli 116 e 116- bis delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni. E' altresi' abrogato il secondo comma dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 dicembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'art. 12: - Il testo degli articoli e delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia, approvate con R.D. n. 1736/1933, era il seguente: "Art. 116 (come modificato dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689). - E' punito con la multa da L. 10.000 a L. 1.000.000 e nei casi piu' gravi anche con la reclusione sino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena maggiore: 1) chiunque emette un assegno bancario senza averne avuto dal trattario l'autorizzazione; 2) chiunque emette un assegno bancario senza che presso il trattario esista la somma sufficiente, ovvero, dopo averlo emesso e prima della scadenza dei termini fissati per la sua presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma; 3) chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante di uno dei requisiti indicati ai numeri 1), 2), 3) e 5) dell'art. 1 e all'art. 11; 4) chiunque emette un assegno bancario contro le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 6. Nei casi piu' gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1) e 2) del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e del divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni. Se il colpevole, nei casi preveduti nei numeri 2) e 3) fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena e' ridotta alla meta' e, qualora l'emissione sia stata compiuta per un fatto scusabile, va esente da pena. (Importi originari della multa indicata al primo comma: L. 50 e L. 500, aumentati di quaranta volte ai sensi dell'art. 3 della legge n. 603/1961, con assorbimento di precedenti aumenti, e di cinque volte per effetto del primo comma dell'art. 113 della legge n. 689/1981)". "Art. 116- bis (come sostituito dall'art. 140 della legge 24 novembre 1981, n. 689). - Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti e' punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale. Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni". - Il secondo comma dell'art. 139 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, con riguardo al condannato alla pena prevista dalle disposizioni vigenti per aver messo in circolazione assegni senza disponibilita' di credito sul conto corrente, prevedeva che: "Il giudice puo' ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto su uno o piu' giornali a spese del condannato".