Art. 3. 
                           Clausola penale 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 2 il  mancato  pagamento,  anche
solo  parziale,  dell'assegno  bancario  presentato  in  tempo  utile
obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario  che
agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari
al dieci per cento della somma dovuta e non pagata. 
  2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche  per
la somma rappresentante la penale.