Art. 5. Pene accessorie 1. La condanna per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 importa il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da uno a due anni. 2. Nei casi previsti dall'articolo 1, e in quelli previsti dall'articolo 2 qualora venga inflitta la pena detentiva, la condanna importa anche la pubblicazione della sentenza.