Art. 6. 
                Rilascio di assegni e responsabilita' 
del dipendente dell'istituto trattario 
1. Il primo comma dell'articolo 124 delle disposizioni approvate  con
  regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,  introdotto  dall'articolo
  141 della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e'  sostituito  dal
  seguente: 
"All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il 
dipendente  responsabile  fa   sottoscrivere   al   richiedente   una
dichiarazione dalla quale risulta che lo  stesso  non  e'  interdetto
dall'emissione di assegni bancari e postali e non ha  riportato,  nel
semestre precedente, sentenza penale di  condanna  non  definitiva  o
decreto penale di  condanna  anche  non  esecutivo  per  i  reati  di
emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista". 
2. Il secondo comma dell'articolo 125  delle  disposizioni  approvate
  con  regio  decreto  21  dicembre   1933,   n.   1736,   introdotto
  dall'articolo  141  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e'
  sostituito dal seguente: 
"Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a 
chi abbia dichiarato di essere  stato  interdetto  dall'emissione  di
assegni  bancari  e  postali  o  di  aver  riportato,  nel   semestre
precedente, sentenza penale di  condanna  non  definitiva  o  decreto
penale di condanna anche non esecutivo per i reati  di  emissione  di
assegno senza autorizzazione o senza provvista, e' punito, salvo  che
il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei  mesi
a due anni". 
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il testo vigente degli articoli 124 e 125 delle norme
          sugli assegni  bancari,  circolari  e  su  titoli  speciali
          dell'istituto  di  emissione,  e  dei Banchi di Napoli e di
          Sicilia, approvate con R.D. n.  1736/1933, e' il  seguente:
             "Art.  124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno
          bancario  o   postale   il   dipendente   responsabile   fa
          sottoscrivere  al richiedente una dichiarazione dalla quale
          risulta che lo stesso non e' interdetto  dall'emissione  di
          assegni  bancari e postali e non ha riportato, nel semestre
          precedente, sentenza penale di condanna  non  definitiva  o
          decreto  penale di condanna anche non esecutivo per i reati
          di  emissione  di  assegno  senza  autorizzazione  o  senza
          provvista.
             Il  richiedente  che  dichiara il falso e' punito con la
          reclusione da sei mesi a due anni".
             "Art.  125.  -  Il  dipendente  che  consegna  moduli di
          assegno  bancario  o  postale  senza  farsi  rilasciare  la
          dichiarazione  prevista nell'articolo precedente e' punito,
          salvo che il fatto costituisca un  piu'  grave  reato,  con
          l'arresto  da  due  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda da lire
          duecentomila a lire cinquecentomila.
              Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o
          postale a chi abbia dichiarato di essere  stato  interdetto
          dall'emissione  di  assegni  bancari  e  postali  o di aver
          riportato, nel  semestre  precedente,  sentenza  penale  di
          condanna  non definitiva o decreto penale di condanna anche
          non esecutivo per i reati di  emissione  di  assegno  senza
          autorizzazione  o  senza provvista, e' punito, salvo che il
          fatto costituisca piu' grave reato, con  la  reclusione  da
          sei mesi a due anni".