Art. 7. 
                 Violazione del divieto di emissione 
  1. Chiunque trasgredisce al divieto di cui al comma 1 dell'articolo
5 e' punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai  sensi
dell'articolo 389 del codice penale. 
  2. Chiunque commette uno dei reati previsti dagli articoli 1  e  2,
violando il divieto di emettere assegni  bancari  e  postali  di  cui
all'articolo 5, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni  e
con la multa da lire trecentomila a lire tre milioni. 
  3. La condanna per i reati di  cui  ai  commi  1  e  2  importa  la
pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari
e postali per un periodo di due anni. 
 
          Nota all'art. 7:
             - Si trascrive il testo dell'art. 389 del codice penale,
          come sostituito dall'art. 129 della legge 24 novembre 1981,
          n. 689:
             "Art. 389 (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque,
          avendo riportato una condanna  da  cui  consegue  una  pena
          accessoria,   trasgredisce   agli  obblighi  o  ai  divieti
          inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due  a
          sei mesi.
             La  stessa  pena  si  applica  a  chi  trasgredisce agli
          obblighi o ai  divieti  inerenti  ad  una  pena  accessoria
          provvisoriamente applicata".