Art. 8. Condizione di procedibilita' 1. Nei casi previsti dall'articolo 2, l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita se non siano decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e sempre che entro i medesimi sessanta giorni non sia stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Il pagamento puo' essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente. 2. Nei casi previsti dall'articolo 2, la denuncia di reato e' presentata o trasmessa dal pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente, se non e' stato effettuato il pagamento di cui al comma 1, decorso il termine di sessanta giorni ivi previsto. 3. Agli effetti dei commi 1 e 2 la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dall'emittente al pubblico ufficiale tenuto alla denuncia di reato mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione dell'azienda di credito comprovante il versamento dell'importo dovuto.