Art. 9. Revoca dell'autorizzazione 1. Quando per un assegno non pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista viene effettuato il protesto o la constatazione equivalente, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso. 2. La revoca e' comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione. Nei dieci giorni successivi alla data di spedizione della comunicazione di revoca il pagamento di assegni non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, se si tratta di assegni emessi nei limiti della provvista. 3. Se la lettera o il telegramma non e' spedito entro il ventesimo giorno successivo al protesto o alla constatazione equivalente, il trattario e' obbligato a pagare gli assegni emessi dopo tale giorno e fino al giorno successivo alla spedizione, anche se manca o e' insufficiente la provvista. 4. Una nuova autorizzazione non puo' essere data prima che sia trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine e' di sei mesi se l'importo non pagato, portato da uno o piu' assegni emessi prima della ricezione della comunicazione di revoca, era complessivamente superiore a lire venti milioni. 5. Se viene data una nuova autorizzazione prima del termine stabilito dal comma 4, il trattario e' obbligato a pagare gli assegni successivamente emessi, anche quando manca o e' insufficiente la provvista, fino alla scadenza del termine. 6. La responsabilita' del trattario nei casi previsti dai commi 3 e 5 e' limitata a lire dieci milioni per ogni assegno.