Art. 2. 
                   (Commissione per Roma Capitale 
                    e programma degli interventi 
                         per Roma Capitale). 

 
  1. E' istituita presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento per i problemi delle aree  urbane,  la  Commissione  per
Roma Capitale presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o,
per sua delega, dal Ministro per i  problemi  delle  aree  urbane,  e
composta  dai  Ministri   dei   lavori   pubblici,   dei   trasporti,
dell'ambiente e per i beni culturali  e  ambientali,  dal  Presidente
della regione Lazio, dal Presidente  della  provincia  di  Roma,  dal
Sindaco di Roma. 
  2. Entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, la regione Lazio,  la  provincia  di  Roma,  le
amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e  concessionari  di
pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione  per  Roma
Capitale di cui al comma 1 ed al comune di Roma,  gli  interventi  in
corso di realizzazione, nonche' gli interventi di competenza  propria
o ad essi delegata connessi con gli obiettivi di cui all'articolo  1.
3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
il Sindaco di Roma propone al Consiglio comunale il  programma  degli
interventi. Il Consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma  degli
interventi e lo trasmette alla Commissione per Roma Capitale. 
  4. La commissione per Roma Capitale, entro  sessanta  giorni  dalla
data  di  ricevimento  del  programma  degli  interventi,  sentiti  i
Presidenti del Senato della Repubblica e della  Camera  dei  deputati
ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento,  procede
all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva  il  programma
degli interventi per Roma Capitale.  In  caso  di  modificazione  del
programma adottato dal Consiglio comunale, la  Commissione  per  Roma
Capitale lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al  comune
di Roma, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta
giorni; trascorso tale  termine  la  Commissione  per  Roma  Capitale
approva il programma e provvede alla ripartizione per  settori  delle
risorse disponibili. 
  5. In caso di mancanza della deliberazione  consiliare  di  cui  al
comma 3 nel termine  prescritto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri assegna al Consiglio comunale un ulteriore termine di trenta
giorni trascorsi i quali affida alla Commissione  per  Roma  Capitale
l'elaborazione  del  programma  di  interventi.  In  questo  caso  la
Commissione per  Roma  Capitale,  entro  novanta  giorni,  adotta  il
programma di interventi e  lo  trasmette  alla  regione  Lazio,  alla
provincia e al comune di  Roma,  che  possono  esprimere  le  proprie
osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine
la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla
ripartizione per settori delle risorse disponibili. 
  6. La delibera del  Consiglio  comunale  di  Roma  di  rigetto  del
programma comunque  adottato,  ai  sensi  dei  commi  4  e  5,  dalla
Commissione  per   Roma   Capitale,   ha   effetto   preclusivo   per
l'attivazione delle procedure straordinarie di cui agli articoli 3  e
4. 
  7. Il programma adottato all'unanimita' dalla Commissione per  Roma
Capitale e' approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. Salvo quanto disposto dal comma 6, in caso di  approvazione
a maggioranza il provvedimento e' adottato previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle
aree urbane. 
  8. Per l'integrazione  e  le  modifiche  del  programma  o  per  la
presentazione di successivi programmi  nonche'  per  la  ripartizione
degli ulteriori stanziamenti disponibili si applicano le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
  9. Ai fini della presente legge, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle
aree urbane di concerto con il Ministro delle finanze ed il  Ministro
del tesoro, sono definite le modalita' per la sdemanializzazione e la
cessione dei beni pubblici siti nell'area  metropolitana  romana,  ai
fini della loro riutilizzazione, per l'accertamento  delle  eventuali
entrate derivanti e per la destinazione dell'eventuale  corrispettivo
alla copertura delle spese connesse  alla  rilocalizzazione  entro  i
limiti delle effettive entrate accertate.