Art. 3. 
                       (Accordi di programma). 

 
1. Qualora il programma di interventi richieda per la sua attivazione
l'azione integrata e coordinata di  amministrazioni,  enti  ed  altri
soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti  predetti,
il Ministro per i  problemi  delle  aree  urbane,  su  richiesta  del
Presidente della regione Lazio, del  Presidente  della  provincia  di
Roma, del Sindaco di Roma, o di amministrazioni statali, individua il
soggetto che, in base alla competenza  primaria  o  prevalente  sugli
interventi, promuove la conclusione di accordi di programma. 
2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne
determina i tempi,  le  modalita',  il  finanziamento  e  ogni  altro
connesso adempimento. L'accordo puo' prevedere altresi'  procedimenti
di   arbitrato,   nonche'   interventi   surrogatori   di   eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti. 
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle  amministrazioni
interessate, e' approvato  con  atto  formale  del  Presidente  della
Regione Lazio, o del Presidente della provincia di Roma o del Sindaco
di Roma ed e' pubblicato  nel  bollettino  ufficiale  della  regione.
L'accordo produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,
determinando le eventuali e conseguenti  variazioni  degli  strumenti
urbanistici. 
4. Ove l'accordo comporti  variazione  degli  strumenti  urbanistici,
l'adesione del Sindaco di Roma allo stesso deve essere ratificata dal
Consiglio comunale entro trenta giorni. La mancata deliberazione  nel
termine di trenta giorni equivale a ratifica. 
5. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimita', il Sindaco di  Roma
puo' richiedere al Ministro per  i  problemi  delle  aree  urbane  di
sottoporre l'accordo al  Consiglio  del  ministri.  In  tale  ipotesi
l'accordo  stesso  e'  approvato  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, e produce gli effetti di cui al comma 3. 
6. La  vigilanza  sull'esecuzione  dell'accordo  di  programma  e  di
eventuali interventi sostitutivi e' svolta da un collegio  presieduto
dal  Ministro  per  i  problemi  delle  aree  urbane  se  all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali, ovvero
dal Presidente della regione Lazio o dal Presidente  della  provincia
di Roma o dal Sindaco di Roma in relazione alla competenza primaria o
prevalente sugli interventi e composto da rappresentanti  degli  enti
interessati. 
7. Per quanto non previsto dal  presente  articolo  si  applicano  le
norme concernenti gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142. 
 
          Note all'art. 3: 
             - Il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della  delega
          di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il
          seguente: 
             "Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di  competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 
               a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di
          indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della  legge
          n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto  del
          territorio  nazionale,  con  particolare  riferimento  alla
          articolazione territoriale degli  interventi  di  interesse
          statale  ed  alla  tutela  ambientale  ed   ecologica   del
          territorio nonche' alla difesa del suolo; 
               b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle
          zone dichiarate  sismiche  e  l'emanazione  delle  relative
          norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. 
             Per le opere da eseguirsi da amministrazioni  statali  o
          comunque   insistenti   su   aree   del   demanio   statale
          l'accertamento della conformita'  alle  prescrizioni  delle
          norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per  le
          opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato,
          d'intesa con la regione interessata. 
             La progettazione di massima  ed  esecutiva  delle  opere
          pubbliche di interesse statale, da  realizzare  dagli  enti
          istituzionalmente competenti, per quanto concerne  la  loro
          localizzazione le scelte del tracciato  se  difforme  dalle
          prescrizioni  e  dai  vincoli  delle  norme  o  dei   piani
          urbanistici  ed  edilizi,  e'  fatta   dall'amministrazione
          statale competente d'intesa con le regioni interessate, che
          devono sentire preventivamente  gli  enti  locali  nel  cui
          territorio sono previsti gli interventi. 
             Se l'intesa non si realizza entro novanta  giorni  dalla
          data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
          intervento, e il Consiglio  dei  Ministri  ritiene  che  si
          debba  procedere  in  difformita'  dalla  previsione  degli
          strumenti urbanistici, si provvede sentita  la  commissione
          interparlamentare per le questioni  regionali  con  decreto
          del Presidente della Repubblica  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri  su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri competenti per materia. 
             I progetti di investimento  di  cui  all'art.  14  della
          legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla  regione
          nel  cui  territorio  essi  devono  essere  realizzati.  Le
          regioni hanno la facolta' di  promuovere  la  deliberazione
          del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo. 
             Resta fermo quanto  previsto  dalla  legge  18  dicembre
          1973, n. 880, concernente la localizzazione degli  impianti
          per la produzione di energia  elettrica  e  dalla  legge  2
          agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla  localizzazione
          delle  centrali  elettronucleari  e  sulla   produzione   e
          sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre
          1976, n. 898, per le servitu' militari". 
             - Il testo dell'art. 27 della legge 8  giugno  1990,  n.
          142 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente: 
             "Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione
          e l'attuazione di opere, di interventi o  di  programmi  di
          intervento   che   richiedono,   per   la   loro   completa
          realizzazione, l'azione integrata e coordinata  di  comuni,
          di province e regioni,  di  amministrazioni  statali  e  di
          altri soggetti pubblici, o comunque di due  o  piu'  tra  i
          soggetti  predetti,  il  presidente  della  regione  o   il
          presidente della provincia o il sindaco, in relazione  alla
          competenza  primaria  o  prevalente  sull'opera   o   sugli
          interventi o  sui  programmi  di  intervento,  promuove  la
          conclusione di un accordo di programma, anche su  richiesta
          di uno o piu' dei soggetti interessati, per  assicurare  il
          coordinamento delle azioni e per determinare  i  tempi,  le
          modalita',  il  finanziamento  ed   ogni   altro   connesso
          adempimento. 
             2. L'accordo puo'  prevedere  altresi'  procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti. 
             3.  Per  verificare  la   possibilita'   di   concordare
          l'accordo di programma, il presidente della  regione  o  il
          presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate. 
             4. L'accordo, consistente  nel  consenso  unanime  delle
          amministrazioni interessate, e' approvato con atto  formale
          del  presidente  della  regione  o  del  presidente   della
          provincia o del sindaco ed  e'  pubblicato  nel  Bollettino
          ufficiale della regione. 
             L'accordo, qualora adottato con decreto  del  presidente
          della regione, produce gli  effetti  della  intesa  di  cui
          all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica  24
          luglio  1977,  n.  616,   determinando   le   eventuali   e
          conseguenti  variazioni  degli  strumenti   urbanistici   e
          sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre  che  vi  sia
          l'assenso del comune interessato. 
             5. Ove l'accordo  comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza. 
             6.  La   vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo   di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti da  un  collegio  presieduto  dal  presidente  della
          regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
          composto da rappresentanti degli enti  locali  interessati,
          nonche' dal commissario del Governo  nella  regione  o  dal
          prefetto  nella  provincia   interessata   se   all'accordo
          partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
          nazionali. 
             7. Allorche' l'intervento o il programma  di  intervento
          comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
          conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
          vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
          hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al
          commissario del Governo ed al prefetto. 
             8. La disciplina di cui al presente articolo si  applica
          a tutti gli accordi di programma previsti da leggi  vigenti
          relativi ad opere, interventi o programmi di intervento  di
          competenza delle regioni,  delle  province  o  dei  comuni,
          salvo i casi in cui  i  relativi  procedimenti  siano  gia'
          formalmente iniziati alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 
          7 della legge 1› marzo 1986, n. 64".