Art. 4. (Conferenza di servizi). 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i progetti esecutivi corredati da valutazioni di impatto ambientale alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali. 2. Il Sindaco di Roma convoca una conferenza cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, nonche' i sovrintendenti per i beni archeologici, storici, artistici, monumentali, architettonici ed ambientali aventi competenza sul territorio del comune di Roma. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali nonche' delle determinazioni degli accordi di programma e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. La conferenza verifica altresi' il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. 3. L'approvazione del progetto, assunta all'unanimita', sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le concessioni anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.