Art. 5. 
              (Ufficio del programma per Roma Capitale). 

 
1. E' istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento  per  i  problemi  delle  aree  urbane,  l'Ufficio   del
programma per Roma Capitale. 
2. L'Ufficio del programma per Roma Capitale  e'  costituito  da  non
piu' di trentacinque unita', compreso il coordinatore, di  grado  non
inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti
amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle  materie
oggetto della presente legge, nonche' sei esperti  scelti  anche  tra
persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale
e' scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri  enti
pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
3. Il personale di cui  al  comma  2  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge ed e' dispensato,  per
tutto il periodo di  svolgimento  dell'incarico,  da  ogni  attivita'
dell'ufficio di provenienza. 
4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del programma
per Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
          Nota all'art. 5: 
             - Il testo dell'art. 21 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)   e'   il
          seguente: 
             "Art.  21  (Uffici  e  dipartimenti).  -  1.   Per   gli
          adempimenti  di  cui  alla  lettera  a)  dell'art.  19,  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto,
          istituisce un  comitato  di  esperti,  incaricati  a  norma
          dell'art. 22. 
             2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n)  dell'art.
          19, e' istituita una apposita commissione. La  composizione
          e i compiti di detta commissione sono stabiliti per  legge.
          3. Per  gli  altri  adempimenti  di  cui  all'art.  19,  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri  decreti,
          istituisce  uffici  e  dipartimenti,  comprensivi  di   una
          pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni  connesse,
          determinandone competenze ed organizzazione omogenea. 
             4. Con propri decreti il Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali
          e  con  il  Ministro  dell'interno,  provvede  altresi'   a
          determinare l'organizzazione degli  uffici  dei  commissari
          del Governo nelle regioni. 
             5. Nei casi di dipartimenti  posti  alle  dipendenze  di
          Ministri senza  portafoglio,  il  decreto  e'  emanato  dal
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa  con  il
          Ministro competente. 
             6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di
          un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento  e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro interessato. 
             7. Qualora un dipartimento  non  venga  affidato  ad  un
          Ministro  senza  portafoglio,  il  capo  del   dipartimento
          dipende dal segretariato generale della Presidenza".