Art. 5. (Ufficio del programma per Roma Capitale). 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'Ufficio del programma per Roma Capitale. 2. L'Ufficio del programma per Roma Capitale e' costituito da non piu' di trentacinque unita', compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonche' sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale e' scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Il personale di cui al comma 2 e' nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza. 4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del programma per Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22. 2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze ed organizzazione omogenea. 4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni. 5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente. 6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretariato generale della Presidenza".