Art. 6. (Stato di attuazione). 1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane predispone annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorita' vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e difficolta' determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli. 2. La relazione e' sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri ed e' successivamente trasmessa al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.