Art. 6. 
                        (Stato di attuazione). 

 
1.  Il  Ministro  per  i  problemi  delle  aree   urbane   predispone
annualmente,  sulla  base  dei  rapporti  delle   singole   autorita'
vigilanti, una relazione analitica  sullo  stato  di  attuazione  del
programma, sugli eventuali  ritardi  e  difficolta'  determinatisi  e
sulle misure adottate per eliminarli. 
2. La relazione e' sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri ed
e' successivamente trasmessa al Senato della Repubblica e alla Camera
dei deputati.