Art. 7 
                    Indennita' di espropriazione 
 
  1. Fino all'emanazione di  un'organica  disciplina,  per  tutte  le
espropriazioni  nell'area  metropolitana  di  Roma  preordinate  alla
realizzazione di opere o interventi previsti dalla legge da  parte  o
per conto dello Stato, delle regioni, delle province,  dei  comuni  e
degli  altri  enti  pubblici  o  di  diritto  pubblico,   anche   non
territoriali, l'indennita' e' determinata a  norma  dell'articolo  13
della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in  ogni  caso,  ai
fitti  coacervati  dell'ultimo  decennio,   il   reddito   dominicale
rivalutato di cui  agli  articoli  22  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  597.  L'importo
cosi' determinato e' ridotto del 40 per cento. 
  2.  In  ogni  fase  del  procedimento  espropriativo  il   soggetto
espropriato puo' convenire la cessione volontaria del  bene.  In  tal
caso non si applica la riduzione di cui al comma 1.  La  cessione  e'
resa esecutiva dall'autorita' competente, sentiti  tutti  coloro  che
hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari,
con decreto che produce i medesimi effetti dell'espropriazione. 
  3. L'indennita' di occupazione e' commisurata  ai  danni  derivanti
all'espropriando per la cessazione  o  riduzione,  anche  temporanea,
dell'attivita'   economica   esercitata    sull'area    al    momento
dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione. 
 
          Note all'art. 7:
             -  Il testo dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n.
          2892 (Risanamento della citta' di Napoli) e' il seguente:
             "Art.  13.  -  Nel  piano,  di  cui  all'art.  1,  sara'
          determinata l'area di zone, laterali alle nuove strade, che
          il municipio potra' espropriare per pubblica utilita'.
             I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359,
          per  la  procedura  delle  espropriazioni  potranno  essere
          abbreviati  con  l'ordinanza  del prefetto da pubblicarsi a
          norma di legge.
             L'indennita'   dovuta   ai  proprietari  degli  immobili
          espropriati sara' determinata sulla media del valore venale
          e  dei  fitti  coacervati dell'ultimo decennio purche' essi
          abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno  di
          locazione.
             In  difetto  di  tali fitti accertati l'indennita' sara'
          fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su
          terreni e su fabbricati.
             I  periti  non  dovranno,  nella stima per l'indennita',
          tener conto dei miglioramenti e delle spese fatti  dopo  la
          pubblicazione ufficiale del piano di risanamento".
             -  Il  testo  degli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  597  (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito
          delle persone fisiche) e' il seguente:
             "Art.  22 (Reddito dominicale dei terreni). - Il reddito
          dominicale e' quello che deriva dal possesso  a  titolo  di
          proprieta',  enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di
          terreni   atti   alla   produzione   agricola,   che    non
          costituiscano  pertinenze  di fabbricati urbani e non siano
          destinati esclusivamente  a  pubblici  servizi  gratuiti  o
          all'esercizio di specifiche attivita' commerciali.
             Art.  23  (Imputazione  del  reddito  dominicale).  - Il
          reddito  dominicale   concorre   a   formare   il   reddito
          complessivo  del  possessore  del  terreno  per  il periodo
          d'imposta in cui si e' verificato il possesso.
             Nei casi di contitolarita' del diritto reale sul terreno
          e di coesistenza di  piu'  diritti  reali  su  di  esso  il
          reddito   dominicale   concorre   a   formare   il  reddito
          complessivo   di   ciascuno   soggetto   per    la    parte
          corrispondente al suo diritto.
             Si  presumono  possessori  del  terreno  i  soggetti che
          risultano tali dal catasto dei terreni al 31 agosto.
             Se  il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere
          possessore del terreno, nella dichiarazione annuale  devono
          essere  indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti
          in base ai quali il possesso gli  e'  stato  trasferito  in
          tutto  o  in  parte.  In  tal  caso  il  reddito dominicale
          concorre  a  formare  il  reddito  complessivo  di  ciascun
          possessore  proporzionalmente  alla durata del suo possesso
          nel periodo d'imposta, anche se la variazione catastale non
          sia stata ancora eseguita.
             Art.  24  (Determinazione  del  reddito).  -  Il reddito
          dominicale e' costituito dalla parte dominicale del reddito
          medio   ordinario,   ritraibile   dal   terreno  attraverso
          l'esercizio delle attivita' agricole di cui  al  successivo
          art.  28,  ed  e' determinato mediante l'applicazione delle
          tariffe d'estimo e delle deduzioni per spese di irrigazione
          e per spese di manutenzione delle opere di difesa, bonifica
          e scolo stabilite, secondo le norme della legge  catastale,
          per ciascuna qualita' e classe di terreno.
             Le  tariffe  d'estimo  e  le deduzioni sono sottoposte a
          revisione   quando   se   ne   manifesti   l'esigenza   per
          sopravvenute  variazioni  nelle  quantita' e nei prezzi dei
          prodotti   e    dei    mezzi    di    produzione    nonche'
          nell'organizzazione  e strutturazione aziendale, e comunque
          ogni dieci anni.
             La revisione e' disposta con decreto del Ministro per le
          finanze, su parere  conforme  della  commissione  censuaria
          centrale,   e   puo'  essere  effettuata,  d'ufficio  o  su
          richiesta dei comuni interessati, anche  per  singole  zone
          censuarie  e  per  singole  qualita'  e  classi.   Prima di
          procedervi gli uffici tecnici  erariali  devono  sentire  i
          comuni interessati.
             Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto
          dall'anno  successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  nuovo  prospetto  delle tariffe e
          delle deduzioni.
             Art.  25  (Variazione  del  reddito dominicale). - Danno
          luogo a variazione del reddito in aumento:
               a)  il miglioramento della qualita' di coltura o della
          classe del terreno;
               b)  il  passaggio a carico dello Stato o di altri enti
          pubblici  di  spese  gia'  gravanti  sui   possessori   per
          l'irrigazione  e  per  la  manutenzione di opere di difesa,
          bonifica e scolo.
             Danno luogo a variazione del reddito in diminuzione:
               a)   la   sostituzione   della  qualita'  di  coltura,
          allibrata in catasto con altra di minore reddito;
               b)  la  diminuzione  della  capacita'  produttiva  del
          terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza
          maggiore,  anche se non vi e' stato cambiamento di coltura,
          ovvero   per   eventi   fitopatologici    e    entomologici
          interessanti le piantagioni;
               c)  il passaggio a carico dei possessori di spese gia'
          gravanti  sullo  Stato  o  su  altri  enti   pubblici   per
          l'irrigazione  e  per  la  manutenzione di opere di difesa,
          bonifica e scolo.
             Non  si  tiene  conto  delle  variazioni  dipendenti  da
          deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
             Le  variazioni indicate nei precedenti commi danno luogo
          a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono.
          Se  a  tali  terreni  non  si possono attribuire qualita' o
          classi gia' esistenti nel comune o nella sezione censuaria,
          si  applicano  le  tariffe  piu' prossime per ammontare tra
          quelle  attribuite  a  terreni  della  stessa  qualita'  di
          coltura  ubicati  in  altri  comuni  o  sezioni  censuarie,
          purche'   in   condizioni   agrologicamente   equiparabili.
          Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione
          o se  la  loro  redditivita'  diverge  sensibilmente  dalle
          tariffe  applicate nel comune o nella sezione censuaria, si
          istituiscono per essi apposite qualita' e  classi,  secondo
          le norme della legge catastale.
             Quando  si  verificano variazioni a carattere permanente
          nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni
          censuarie  puo'  essere  in ogni tempo disposta con decreto
          del Ministro per le finanze, su richiesta della commissione
          censuaria  distrettuale  o  d'ufficio  e  in  ogni  caso su
          conforme  parere  della  commissione  censuaria   centrale,
          l'istituzione di nuove qualita' e classi in sostituzione di
          quelle esistenti.
             Art.  26  (Denuncia e decorrenza delle variazioni). - Le
          variazioni del reddito contemplate dal primo e dal  secondo
          comma   dell'art.   25   devono   essere   denunciate   dal
          contribuente all'ufficio tecnico erariale.  Nella  denuncia
          devono essere indicate la partita catastale e le particelle
          cui le variazioni  si  riferiscono;  se  queste  riguardano
          porzioni  di  particelle deve essere unita la dimostrazione
          grafica del frazionamento.
             Le  variazioni  del  reddito  in  aumento  devono essere
          denunciate entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo  a
          quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo
          comma dell'art. 25 e hanno effetto in tale anno.
             Le  variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in
          cui si sono verificati i fatti indicati nel  secondo  comma
          dell'art. 25 se la denuncia e' stata presentata entro il 31
          gennaio  dell'anno  successivo;  se  la  domanda  e'  stata
          presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata.
             Le  variazioni  del reddito contemplate dal quinto comma
          dell'art.  25 hanno effetto dall'anno successivo  a  quello
          di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
             Art.  27  (Perdite per mancata coltivazione e per eventi
          naturali).  - Se un fondo rustico costituito in tutto o per
          la  maggior parte da terreni qualificati come coltivabili a
          prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte,
          per  una  intera  annata agraria e per cause non dipendenti
          dalla tecnica agraria, il  reddito  dominicale  concorre  a
          formare  il  reddito  complessivo  del  possessore  per  il
          periodo di imposta nel quale si e' chiusa l'annata agraria,
          soltanto nella misura del trenta per cento.
             In  caso  di  perdita, per eventi naturali, di almeno il
          trenta per cento del prodotto ordinario del  fondo  rustico
          preso  a  base  per  la  formazione di tariffe d'estimo, il
          reddito  dominicale  non  concorre  a  formare  il  reddito
          complessivo  dell'anno  in cui si e' verificata la perdita.
          L'evento dannoso  deve  essere  denunciato  dal  possessore
          danneggiato  entro  tre  mesi  dalla  data  in  cui  si  e'
          verificato  ovvero,  se  la  data   non   sia   esattamente
          determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del
          raccolto. La denuncia deve  essere  presentata  all'ufficio
          tecnico   erariale,  che  provvede  all'accertamento  della
          diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale
          dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.
             Se  l'evento  dannoso  interessa una pluralita' di fondi
          rustici gli  uffici  tecnici  erariali,  su  richiesta  dei
          sindaci  dei  comuni  interessati,  sentiti gli ispettorati
          provinciali dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione
          delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione
          dei prodotti e trasmettono agli uffici  delle  imposte  nel
          cui  distretto  sono  situati  i  fondi,  le  denunce  e le
          corografie relative  alle  zone  deliminate,  indicando  le
          ditte  catastali  comprese  in  detta  zona  e  il  reddito
          catastale relativo a ciascuna di esse.
             Ai  fini  del  presente  articolo  il fondo rustico deve
          essere costituito da particelle catastali riportate in  una
          stessa  partita  e  contigue  l'una  all'altra  in  modo da
          formare  un  unico  appezzamento.  La  contiguita'  non  si
          considera  interrotta  da strade, corsi di acqua naturali o
          artificiali e ferrovie eventualmente interposte".