Art. 7 Indennita' di espropriazione 1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina, per tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla legge da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennita' e' determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo cosi' determinato e' ridotto del 40 per cento. 2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato puo' convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. La cessione e' resa esecutiva dall'autorita' competente, sentiti tutti coloro che hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari, con decreto che produce i medesimi effetti dell'espropriazione. 3. L'indennita' di occupazione e' commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attivita' economica esercitata sull'area al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Risanamento della citta' di Napoli) e' il seguente: "Art. 13. - Nel piano, di cui all'art. 1, sara' determinata l'area di zone, laterali alle nuove strade, che il municipio potra' espropriare per pubblica utilita'. I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con l'ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge. L'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sara' determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio purche' essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto di tali fitti accertati l'indennita' sara' fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati. I periti non dovranno, nella stima per l'indennita', tener conto dei miglioramenti e delle spese fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento". - Il testo degli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e' il seguente: "Art. 22 (Reddito dominicale dei terreni). - Il reddito dominicale e' quello che deriva dal possesso a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola, che non costituiscano pertinenze di fabbricati urbani e non siano destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attivita' commerciali. Art. 23 (Imputazione del reddito dominicale). - Il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si e' verificato il possesso. Nei casi di contitolarita' del diritto reale sul terreno e di coesistenza di piu' diritti reali su di esso il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di ciascuno soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. Si presumono possessori del terreno i soggetti che risultano tali dal catasto dei terreni al 31 agosto. Se il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore del terreno, nella dichiarazione annuale devono essere indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso gli e' stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di ciascun possessore proporzionalmente alla durata del suo possesso nel periodo d'imposta, anche se la variazione catastale non sia stata ancora eseguita. Art. 24 (Determinazione del reddito). - Il reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario, ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attivita' agricole di cui al successivo art. 28, ed e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo e delle deduzioni per spese di irrigazione e per spese di manutenzione delle opere di difesa, bonifica e scolo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualita' e classe di terreno. Le tariffe d'estimo e le deduzioni sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantita' e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione nonche' nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro per le finanze, su parere conforme della commissione censuaria centrale, e puo' essere effettuata, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualita' e classi. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe e delle deduzioni. Art. 25 (Variazione del reddito dominicale). - Danno luogo a variazione del reddito in aumento: a) il miglioramento della qualita' di coltura o della classe del terreno; b) il passaggio a carico dello Stato o di altri enti pubblici di spese gia' gravanti sui possessori per l'irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo. Danno luogo a variazione del reddito in diminuzione: a) la sostituzione della qualita' di coltura, allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacita' produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi e' stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici e entomologici interessanti le piantagioni; c) il passaggio a carico dei possessori di spese gia' gravanti sullo Stato o su altri enti pubblici per l'irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie. Le variazioni indicate nei precedenti commi danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualita' o classi gia' esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe piu' prossime per ammontare tra quelle attribuite a terreni della stessa qualita' di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purche' in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditivita' diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualita' e classi, secondo le norme della legge catastale. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie puo' essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro per le finanze, su richiesta della commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso su conforme parere della commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualita' e classi in sostituzione di quelle esistenti. Art. 26 (Denuncia e decorrenza delle variazioni). - Le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal secondo comma dell'art. 25 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. Le variazioni del reddito in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo comma dell'art. 25 e hanno effetto in tale anno. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 25 se la denuncia e' stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la domanda e' stata presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata. Le variazioni del reddito contemplate dal quinto comma dell'art. 25 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Art. 27 (Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali). - Se un fondo rustico costituito in tutto o per la maggior parte da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per una intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del possessore per il periodo di imposta nel quale si e' chiusa l'annata agraria, soltanto nella misura del trenta per cento. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il trenta per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione di tariffe d'estimo, il reddito dominicale non concorre a formare il reddito complessivo dell'anno in cui si e' verificata la perdita. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte. Se l'evento dannoso interessa una pluralita' di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi, le denunce e le corografie relative alle zone deliminate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito catastale relativo a ciascuna di esse. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguita' non si considera interrotta da strade, corsi di acqua naturali o artificiali e ferrovie eventualmente interposte".