Art. 8 
           Realizzazione del sistema direzionale orientale 
 
  1. Per la realizzazione del sistema direzionale  orientale  di  cui
all'articolo 1, il comune di Roma delibera un  programma  pluriennale
contenente  l'indicazione   degli   ambiti   da   acquisire   tramite
espropriazione e dei termini temporali  al  decorrere  dei  quali  si
intende  procedere  ad  acquisirli,   restando   l'esecuzione   delle
espropriazioni  subordinata  solamente  al  decorrere  dei   predetti
termini temporali. 
  2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1,  eccettuati  quelli
destinati ad utilizzazioni da parte del comune  di  Roma  o  comunque
interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune
medesimo ceduti, anche tramite asta  pubblica,  in  proprieta'  o  in
diritto di superficie a soggetti pubblici e privati che si  impegnano
mediante   apposite   convenzioni   ad   effettuare    le    previste
trasformazioni  ed  utilizzazioni.  I   prezzi   di   cessione   sono
determinati sulla base dei costi  di  acquisizione  maggiorati  delle
quote, proporzionali ai  volumi  od  alle  superfici  degli  immobili
risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle  opere,  di
competenza del comune, per la sistemazione e le urbanizzazioni  degli
ambiti in cui ricadono gli immobili interessati. 
  3. Per la realizzazione del sistema direzionale  orientale  di  cui
all'articolo 1 e' applicabile l'articolo 27 della  legge  22  ottobre
1971, n.  865  anche  per  insediamenti  per  attivita'  terziarie  e
direzionali. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  Il testo dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n.
          865 (Programmi e coordinamento  dell'edilizia  residenziale
          pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita';
          modifiche ed integrazioni alle leggi  17  agosto  1942,  n.
          1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed
          autorizzazione di spesa  per  interventi  straordinari  nel
          settore    dell'edilizia    residenziale,    agevolata    e
          convenzionata) e' il seguente:
             "Art. 27. - I comuni dotati di piano regolatore generale
          o di programma di fabbricazione approvati possono  formare,
          previa autorizzazione della regione, un piano delle aree da
          destinare a insediamenti produttivi.
             Le  aree  da  comprendere  nel  piano  sono  delimitate,
          nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi,
          dai   piani   regolatori   generali   o  dai  programmi  di
          fabbricazione  vigenti,  con  deliberazione  del  consiglio
          comunale,  la  quale,  previa  pubblicazione,  insieme agli
          elaborati, a mezzo di deposito  presso  la  segreteria  del
          comune  per  la  durata  di  venti giorni, e' approvata con
          decreto del presidente della giunta regionale.
             Il  piano  approvato  ai  sensi del presente articolo ha
          efficacia  per  dieci  anni  dalla  data  del  decreto   di
          approvazione   ed  ha  valore  di  piano  particolareggiato
          d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.  1150,
          e successive modificazioni.
             Per  quanto  non  diversamente  disposto  dalla presente
          legge, alla  deliberazione  del  consiglio  comunale  e  al
          decreto del presidente della giunta regionale si applicano,
          in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962,
          n. 167, e successive modificazioni.
             Le  aree  comprese  nel  piano  approvato  a  norma  del
          presente  articolo  sono  espropriate  dai  comuni  o  loro
          consorzi  secondo  quanto  previsto dalla presente legge in
          materia di espropriazione per pubblica utilita'.
             Il   comune   utilizza   le   aree  espropriate  per  la
          realizzazione   di   impianti   produttivi   di   carattere
          industriale,   artigianale,  commerciale  e  turistico,  in
          misura non superiore al 50 per cento mediante  la  cessione
          in   proprieta'  e  per  la  rimanente  parte  mediante  la
          concessione del diritto di  superficie.  Tra  piu'  istanze
          concorrenti  e'  data  la preferenza a quelle presentate da
          enti  pubblici   e   aziende   a   partecipazione   statale
          nell'ambito di programmi gia' approvati dal C.I.P.E.
             La   concessione  del  diritto  di  superficie  ad  enti
          pubblici  per  la  realizzazione  di  impianti  e   servizi
          pubblici,  occorrenti nella zona delimitata dal piano, e' a
          tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una  durata
          non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove
          anni.
             Contestualmente  all'atto  di concessione, o all'atto di
          cessione della proprieta' dell'area, tra il comune  da  una
          parte  e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene
          stipulata una convenzione per atto pubblico  con  la  quale
          vengono   disciplinati   gli   oneri  posti  a  carico  del
          concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la  loro
          inosservanza".