Art. 10. 
  1. E' consentito all'amministrazione  finanziaria  disconoscere  ai
fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenuto
e comunque i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di  fusione,
concentrazione, trasformazione,  scorporo  e  riduzione  di  capitale
poste in  essere  senza  valide  ragioni  economiche  ed  allo  scopo
esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta. 
  2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici
in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1  ed  i  relativi
interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella
misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  dopo  le
decisioni della comomissione tributaria di primo grado ovvero decorso
un anno dalla presentazione del ricorso  se  alla  scadenza  di  tale
termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione. 
  3. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
operazioni di fusione,  concentrazione,  trasformazione,  scorporo  e
riduzione di capitale deliberate  da  tutti  i  soggetti  interessati
entro il 30 ottobre 1990. 
 
Nota all'art. 10:
   -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  15 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602:
   "Art.  15  (Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti
non  definitivi).  -   Le   imposte   corrispondenti   agli
imponibili  accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi
sono iscritte a  titolo  provvisorio  nei  ruoli,  dopo  la
notifica   dell'atto,   di   accertamento,   per  un  terzo
dell'imposta corrispondente  all'imponibile  o  al  maggior
imponibile accertato dall'ufficio.
   Se  il  contribuente  ha prodotto ricorso, dette imposte
sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
     a)  dopo  al decisione della commissione tributaria di
primo grado, fino alla concorrenza della meta' dell'imposta
corrispondente   all'imponibile  o  al  maggior  imponibile
deciso dalla commissione stessa;
     b)  dopo  la decisione della commissione tributaria di
secondo  grado,  fino  alla  concorrenza   di   due   terzi
dell'imposta  corrispondente  all'imponibile  o  al maggior
imponibile deciso da questa;
     c)  dopo  la decisione della commissione centrale o la
sentenza   della   corte   d'appello,    per    l'ammontare
corrispondente  all'imponibile  o  al maggior imponibile da
queste determinato.
   Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla  fonte  dovute
dai  sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora
definitivi".