Art. 5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere e' a carico dell'ente appaltante nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1991 Il Ministro: CAPRIA