Art. 5.
  Il  Ministro  per il coordinamento della protezione civile provvede
alla nomina dei collaudatori il  cui  onere  e'  a  carico  dell'ente
appaltante   nell'ambito   della   somma  posta  a  disposizione  per
l'intervento.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA